Vendita DPI e abiti da lavoro: cosa dice la normativa di riferimento
ADA Srl effettua la vendita di materiale per antinfortunistica, vendita DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e abiti da lavoro.
È la stessa normativa D.Lgs81/08 a dare una definizione di DPI nell’art. 74:
“Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”
Inoltre, la normativa dichiara che i DPI devono essere utilizzati quando non è possibile disporre di misure di sicurezza più efficaci nella prevenzione o riduzione del rischio.
Vendita DPI e abiti da lavoro per ogni categoria di rischio
ADA Srl dispone la vendita di DPI delle diverse categorie (Prima, Seconda, Terza). I nostri clienti hanno a loro disposizione solo prodotti a marchio CE, tutti accompagnati dalla nota informativa d’uso e dal libretto di istruzioni che ne esplicita il deposito, il modo d’uso, la pulizia e la manutenzione.
Tra i vari prodotti tra cui scegliere sono presenti: calzature di sicurezza, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (maschere e facciali filtranti), protezione della vista e del capo (occhiali e elmetti), protezione dell’udito (cuffie antirumore), abiti da lavoro (pantaloni, tute, giubbotti).
Altri servizi di consulenza proposti da ADA Srl
ADA Srl, da sempre in prima fila nella consulenza e gestione delle pratiche relative alla sicurezza sul lavoro, propone (grazie soprattutto al gruppo di professionisti di cui si avvale quotidianamente) alla sua clientela anche altre tipologie di servizi, come: