Rafforzamento della cultura della sicurezza, incentivi alle imprese virtuose e potenziamento della vigilanza Il Consiglio…
Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: tutte le novità sulla formazione obbligatoria
Il 17 aprile 2025 è stato firmato il nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato ufficialmente in vigore con la pubblicazione in G.U. (Gazzetta Ufficiale) n. 119 del 24 maggio 2025.
Con questo Accordo vengono ridefiniti criteri, durate e contenuti della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendo integralmente i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016. Vengono quindi adeguati gli standard della formazione obbligatoria creando un vero e proprio testo unico dedicato, sullo spirito e impronta del D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (TUS).
Principali novità
1. In capo alle aziende la scelta del soggetto formatore e la verifica sulla efficacia della formazione a distanza di tempo.
Oltre ai soggetti istituzionali, alle Agenzie accreditate nelle Regioni (a cui viene concessa la possibilità di erogare formazione solo nell’ambito della Regione di cui accreditamento), ci sono “Altri soggetti formatori” tra cui i Fondi interprofessionali (se da statuto erogano la formazione), gli Organismi Paritetici (solo se riconosciuti nel Repertorio nazionale istituito presso il MLPS) e le Associazioni sindacali di categoria ma solo comparativamente più rappresentative su scala nazionale, che abbiano sedi in almeno la metà delle province italiane, abbiano un numero rilevante di iscritti, abbiano sottoscritto una pluralità di CCNL e che saranno quindi inserite in apposito Repertorio nazionale.
Pertanto:
- è responsabilità delle aziende la scelta del soggetto formatore e verifica dell’efficacia della formazione a distanza di tempo.
- sono ammessi quali “Soggetti formatori”:
- quelli istituzionali e alle Agenzie accreditate nelle Regioni (che possono operare solo nella Regione di accreditamento):
- Fondi interprofessionali (se da statuto erogano formazione);
- Organismi Paritetici (solo se riconosciuti nel Repertorio nazionale istituito presso il MLPS);
- Associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative su scala nazionale (con sedi in almeno metà delle province italiane, un numero significativo di iscritti, pluralità di CCNL sottoscritti).
2. La formazione erogata da soggetti privi dei requisiti è nulla e nulli sono tutti gli attestati rilasciati.
ADA S.r.l. è CFPT (Centro di Formazione Paritetico Territoriale) di Conflavoro PMI, associazione datoriale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale, presente in 18 regioni e 64 province, con quasi 100.000 aziende associate, oltre 500 centri di formazione, 230 sedi confederative e oltre 1.000 collaboratori.
Conflavoro è legittimata a rilasciare attestati formativi validi ed è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro come associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale (provvedimento prot. 8847 dell’11 giugno 2025).
È inoltre socio costitutore dell’organismo paritetico nazionale OPNASP, iscritto al Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici (D.M. 07/06/2023 n. 64, iscrizione n. 10).
IMPORTANTE
Fate attenzione a chi vi rivolgete; non può essere il costo l’unico elemento discriminante, ma bensì l’intero processo organizzativo della formazione e da chi è gestito che fa la differenza. Verificate che i consulenti a cui vi rivolgete per la formazione siano in possesso dei requisiti. A tutela vostra, della qualità del processo formativo progettato ed erogato e a verifica della validità degli attestati rilasciati.ADA S.r.l. garantisce piena conformità ai requisiti di legge.
3. Organizzazione dei corsi: più qualità e più responsabilità
Il nuovo Accordo introduce standard più rigorosi e uniformi nella gestione della formazione attraverso l’obbligo di predisporre un progetto formativo. Ecco perché è fondamentale affidarsi a un partner che ne abbia i requisiti e che sia esperto. Con ADA S.r.l. vengono rispettati i nuovi obblighi normativi, pianificati con precisione gli interventi formativi e vengono garantiti percorsi conformi, efficaci e tracciabili, con possibilità da parte del datore di lavoro di verificare l’efficacia della formazione a suo tempo richiesta.
ADA S.r.l. supporta i clienti attraverso:
- analisi dei fabbisogni formativi aziendali;
- valutazione del piano formativo;
- progettazione personalizzata dei corsi;
- erogazione sia presso le proprie sedi (calendario online) sia presso il cliente;
- utilizzo di tecnologie innovative (VR, simulatori di guida, esercitazioni, game of safety);
- monitoraggio e valutazione dell’efficacia formativa.
Quanto sopra deve essere raccolto nel cosiddetto “fascicolo del corso”, che il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni, mettendolo a disposizione di ispettori o organi di controllo a semplice richiesta durante i controlli presso le aziende.
4. Responsabilità del datore di lavoro
Il Datore di Lavoro o il Dirigente delegato ha l’obbligo del monitoraggio e controllo dell’efficacia della formazione a cui il lavoratore è stato destinato, a distanza di tempo dalla formazione ricevuta. La mancata verifica dell’efficacia della formazione dei lavoratori comporta la responsabilità penale del datore di lavoro o del dirigente, che può tradursi in arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda tra 1.708,61 e 7.403,96 euro. Queste pene, previste dall’art. 55 del D. Lgs 81/08, sono suscettibili di raddoppio in caso di violazioni che coinvolgano più di cinque lavoratori.
Anche per questo nuovo obbligo a carico del Datore di Lavoro ADA S.r.l. offre un servizio innovativo e conforme ai requisiti di legge.
ADA S.r.l. supporta le aziende anche in questo nuovo obbligo, offrendo un servizio innovativo e conforme ai requisiti di legge.
5. Scadenze e nuovi obblighi
Lavoratori: contenuti e durata della formazione generale e specifica restano invariati, così come per l’aggiornamento. È però ben specificato e rimarcato che la formazione dei lavoratori deve essere completata prima dell’inizio delle mansioni operative. Cade la finestra di 60 giorni che in tanti pensavano esistesse perché non specificatamente vietata.
È per questo che ADA S.r.l., nel suo calendario programmato, ha previsto l’erogazione di tali corsi una volta alla settimana, affinché le aziende possano ottemperare a quanto previsto, programmando le assunzioni e quindi la formazione obbligatoria, senza interruzioni alle attività produttive.
Datori di Lavoro: obbligati a frequentare corsi della durata minima di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per tutti coloro che operano nei cantieri edili. Mentre il corso “Datori di Lavoro” di 16 ore gode di un periodo transitorio di 24 mesi (quindi dovrà essere svolto entro il 24 maggio 2027), il “Modulo Cantieri di 6 è un obbligo immediatamente operativo in quanto già previsto dal comma 3-ter dell’art. 97 del D. Lgs 81/08. L’Accordo del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, non istituisce l’obbligo, ma ne dettaglia i contenuti e le durate. In caso di inadempimento sono previste sanzioni amministrative pecuniarie o l’arresto: ammenda fino a un massimo di 5.699,20 euro o l’arresto da due a quattro mesi.
RSPP/Datore di lavoro: modulo previsto di 8 ore, oltre a moduli integrativi per comparti specifici (agricoltura, pesca, costruzioni, chimico) da 12 a 16 ore da svolgersi solo dopo aver seguito il corso Datori di Lavoro. I moduli integrativi però sono da frequentare obbligatoriamente anche per quei RSPP DL già in possesso di attestati rilasciati a suo tempo, ma che non riportano il codice Ateco di riferimento; il termine per adeguarsi è entro un anno dall’entrata in vigore della norma (23 maggio 2026).
Preposti: formazione iniziale di almeno 12 ore ed è finalmente specificato l’aggiornamento biennale obbligatorio sempre di 6 ore, credito formativo per l’aggiornamento lavoratori.
ATTTENZIONE: all’interno del nuovo Accordo non viene fatto alcun riferimento alla formazione “modulo Cantieri” per i preposti, ma resta sì ben specificato quale obbligo per datori di lavoro e dirigenti. L’art. 97 comma 3-ter del D. Lgs 81/08 però già prevede che anche i Preposti debbano avere una adeguata formazione secondo quanto previsto dagli artt. 95 e 96; resta quindi indispensabile e urgente organizzare anche una formazione integrativa ai Preposti che ricoprono tale ruolo in aziende soggette a quanto previsto dall’art. 97 (Imprese affidatarie).
Dirigenti: formazione iniziale che è stata ridotta da 16 a 12 ore e qualora l’impresa operasse in cantieri edili, l’obbligo di frequentare il modulo integrativo cantieri di 6 ore come già sopra illustrato per i Datori di Lavoro.
Rischi particolari:
- ambienti confinati – obbligo di formazione specifica di 12 ore con 4 ore di teoria e ben 8 di parti pratiche, durante le quali si dovranno utilizzare attrezzature e DPI specifici (attenzione quindi al soggetto formatore, che abbia spazi, luoghi e attrezzature perché possa essere svolta la formazione pratica – della formazione pratica deve essere steso un apposito verbale attestante le attrezzature utilizzate e i luoghi in cui si è operato – dichiarare il falso comporta la reclusione fino a 2 anni secondo l’art. 483 c.p., con la corresponsabilità di chi ha commissionato la formazione);
- attrezzature – introduzione del corso obbligatorio per l’utilizzo di carroponte di almeno 10 ore (11 se combinato ai comandi in cabina e pensile/radiocomando); caricatori per movimentazione materiali da 8 ore; macchine agricole raccogli frutta. Tutti gli aggiornamenti rimangono previsti ogni 5 anni, della durata minima di 4 ore. La grande novità sugli aggiornamenti abilitativi all’utilizzo di attrezzature è che le materie non sono teoriche, sono state previste solo parti pratiche. Tutti i corsi attrezzature quindi, anche gli aggiornamenti, prevedendo parti pratiche avranno il rapporto istruttore discente 1:6 e dovranno essere svolti in luoghi, spazi e ambienti conformi e adatti, con la disponibilità delle attrezzature necessarie, come già sopra illustrato.
6. Validità della formazione
Perché il corso sia valido per il lavoratore, lo stesso dovrà
- aver partecipato alla formazione con una frequenza minima non inferiore al 90%,
- aver superato le verifiche intermedie e finali di almeno 30 domande,
- aver superato le prove pratiche come da verbali finali
In aggiunta dovrà essere stilato un verbale finale, a cura del Soggetto Formatore, riportante i risultati conseguiti da ogni singolo corsista.
Tutti i lavoratori che non hanno la cittadinanza italiana, prima di seguire il corso a cui risultano iscritti, dovranno dimostrare una corretta capacità di comprensione della lingua italiana. In caso contrario la formazione potrà essere svolta solo alla presenza di un mediatore culturale che sottoscriverà registri e verbali, a dimostrazione dell’efficacia del suo intervento.
ADA S.r.l. è in grado di assicurare che la formazione venga seguita anche nella lingua del lavoratore, attraverso mediatori culturali.
Conclusioni: tante le novità, impossibile riassumerle tutte.
ADA S.r.l. ha provveduto ad aggiornare la propria offerta formativa e di gestione, rispondendo a quanto sancito dal nuovo Accordo e nel rispetto delle linee guida da esso fornite. Pertanto è disponibile un calendario formativo aggiornato (consultabile online), con la possibilità di corsi specifici su richiesta del cliente.
Contattateci oggi stesso per una valutazione del vostro piano formativo e per stilare il verbale sul fabbisogno formativo. È un obbligo di legge, non è facoltativo.
È comunque una opportunità di crescita concreta e una tutela per l’azienda.