La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge in materia di lavoro che all’articolo 14 modifica il D.Lgs n. 81/2008.
Tali modifiche interessano nove articoli del testo Unico in materia si salute e sicurezza sul lavoro:
- Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi
- Articolo 25 – Obblighi del medico competente
- Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
- Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
- Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Articolo 18, comma 1, lettera a) – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
Modificando l’art. 18, comma 1, lettera a, si prevede, infatti, che il datore di lavoro debba nominare il medico competente non solamente nelle ipotesi previste dal D.Lgs 81/08, ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. In primo luogo, si estende la valutazione dei rischi in tema di sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge e la relativa valutazione non può che essere rimessa ad un medico, che dovrà necessariamente partecipare (prima della nomina) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Conseguentemente la sorveglianza sanitaria si estenderà notevolmente.
Articolo 21, comma 1, lettera a) – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal titolo IV del D.Lgs 81/08 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. La norma riguarda non solo gli autonomi che montano e utilizzano proprie opere provvisionali, ma anche gli autonomi che utilizzano opere provvisionali da altri predisposte ma incomplete/insicure esponendosi consapevolmente ad un rischio aggiunto.
L’utilizzo da parte del lavoratore autonomo di opere provvisionali idonee e conformi alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture.
Articolo 25, comma 1 – Obblighi del medico competente
Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, si apportano due modifiche all’art. 25 del D.lgs. 81/2008 relative all’attività del medico competente.
Innanzitutto, si prevede che questi, in occasione delle visite di assunzione, debbano richiedere al lavoratore la cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro e che dovranno tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
Da notare che la norma prevede l’obbligo (e non la mera possibilità) per il medico competente di tener conto del contenuto della cartella sanitaria relativa al lavoro pregresso. Vanno a questo proposito ricordati due obblighi significativi del datore di lavoro: “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e, dall’altro, “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
Il giudizio di idoneità è dunque, particolarmente incisivo (ancor più con la conoscenza della precedente cartella sanitaria) e, lo sarà maggiormente per effetto della estensione della sorveglianza sanitaria come previsto all’art 18, comma 1, lettera a) sopra commentato.
Diventa sempre più importante e incisivo il ruolo del medico competente tanto che, nel caso di gravi e motivate ragioni di impedimento nello svolgere il suo ruolo, dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto.
Articolo 37, comma 2 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
In tale articolo si è aggiunto, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione (Accordi Stato-Regioni) e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale modifica nasce dalla necessità di contrastare possibili condotte non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
Per questo è stato aperto un tavolo di confronto tra i soggetti formatori e il Ministero del Lavoro e la linea che sta prendendo piede sarà di individuare sanzioni per tali soggetti (oggi non previsti) e l’obbligo di segnalare agli uffici ispettivi con preavviso la partenza di un corso, in modo tale che tali organi possano compiere controlli sul loro svolgimento.
Articolo 71, comma 12 – Obblighi del datore di lavoro
I soggetti privati che sono abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
Articolo 72, comma 2 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Altra novità significativa che mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi.
Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso e deve contenere l’indicazione nominativa dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/08, che siano in possesso di tale specifica abilitazione.
Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere obbligatoriamente al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.
Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.
Articolo 87, comma 2 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Visto quanto previsto negli articoli precedenti, vengono stabilite anche le sanzioni in cui si incorre nel caso di non ottemperanza.
Articolo 98, comma 1 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
In questo caso si ampliano le figure che possono ricoprire tali ruoli con la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.