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Protezione dalle scariche atmosferiche: obblighi di valutazione

La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo previsto dal D.lgs. 81/2008 ed è applicabile a tutte le attività ove vengano svolte attività lavorative.

Chi è soggetto all’obbligo di valutazione?

L’art. 80 del D.lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, debba effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta”. L’imprenditore ha l’obbligo di salvaguardia dei lavoratori esposti a rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione in qualsiasi ambiente ove si svolgano attività lavorative.

Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto). In caso contrario occorre realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno.

Quando si deve fare la valutazione del rischio fulminazione?

Con l’abrogazione della precedente norma CEI 81-30 dal 1° giugno 2020 deve essere effettuata una nuova valutazione in accordo con la CEI EN 62305-2 e CEI EN 62858. Chi era già in possesso di valutazione con la precedente norma deve quindi fare un aggiornamento della stessa alle nuove disposizioni. Analogamente che ne fosse sprovvisto di tale valutazione deve provvedere quanto prima.

Altra novità introdotta dalla norma è che tale valutazione è soggetta ad aggiornamento ogni 5 anni.

Quali verifiche e manutenzioni sono previste per gli impianti?

Innanzitutto partiamo dal fatto che l’impianto deve esser stato costruito secondo quanto prevede la normativa e devono essere presenti, in azienda, documenti comprovanti tale ottemperanza (dichiarazione di conformità, comprensiva degli allegati obbligatori, progetto, schema dell’impianto, collaudo e denuncia dell’impianto di terra).

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari controlli e manutenzioni dell’impianto, dandone incarico a persona esperta e annotare tali interventi su apposito registro.
Il datore di lavoro deve poi far sottoporre a verifica periodica ogni 5 anni l’impianto di terra, ad esclusione di quelli in cantieri, in locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per quest’ultime verifiche occorre rivolgersi ad ASL o a Organismi Individuati dal Ministero delle attività produttive e sono a titolo oneroso, a carico del datore di lavoro.

Il soggetto che ha effettuato la verifica periodica rilascia il relativo verbale che deve essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza. Con tale verbale il datore di lavoro dovrà comunicare, all’interno del portale INAIL chiamato CIVA il nome dell’organismo al quale ha affidato le verifiche.

A chi posso rivolgermi per la Valutazione Rischi da Scariche atmosferiche?

La complessità delle informazioni da raccogliere relative alla valutazione del rischio scariche atmosferiche e fulminazione porta necessariamente a rivolgersi a professionisti del settore. A.D.A. srl è in grado di assistere il datore di lavoro nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi relativi proprio al rischio di fulminazione e scariche atmosferiche.

Così come A.D.A. srl è in grado di rivestire il ruolo di RSPP esterno attraverso i propri collaboratori, così offre assistenza durante la valutazione del rischio di fulminazione e scariche atmosferiche affiancando il datore di lavoro in tutte le attività di valutazione previste dalle Leggi in materia.

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Conversione del DL lavoro: ecco le modifiche definitive al testo unico sicurezza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

A norma della legge 400/1988, art. 15, comma 5, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e quindi dal 04/07/2023.

Quali sono le modifiche definitive al Decreto 81/2008?

Con riferimento alle prime modifiche introdotte con il D.L. 48/2023, andiamo a vedere uno stralcio delle parti confermate e di quelle aggiunte al D.Lgs. 81/08 con la Legge n. 85/2023 che ha convertito il “Decreto Lavoro”.

D.L. 48/2023 “Decreto Lavoro”

Legge 85/2023 di conversione

All’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28»

Confermato

All’articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: “3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”

All’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»

Confermato

All’articolo 25, comma 1: dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità»

All’articolo 25, comma 1: dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’art. 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»;

All’articolo 25, comma 2: dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»

Confermato

All’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»

Confermato

All’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»

Confermato

All’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»

Confermato

All’articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»

Confermato

All’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».

Confermato

All’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,” sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,

La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge in materia di lavoro che all’articolo 14 modifica il D.Lgs n. 81/2008.

Tali modifiche interessano nove articoli del testo Unico in materia si salute e sicurezza sul lavoro:

  • Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi
  • Articolo 25 – Obblighi del medico competente
  • Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
  • Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Articolo 18, comma 1, lettera a) – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

Modificando l’art. 18, comma 1, lettera a, si prevede, infatti, che il datore di lavoro debba nominare il medico competente non solamente nelle ipotesi previste dal D.Lgs 81/08, ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. In primo luogo, si estende la valutazione dei rischi in tema di sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge e la relativa valutazione non può che essere rimessa ad un medico, che dovrà necessariamente partecipare (prima della nomina) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Conseguentemente la sorveglianza sanitaria si estenderà notevolmente.

 

Articolo 21, comma 1, lettera a) – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal titolo IV del D.Lgs 81/08 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. La norma riguarda non solo gli autonomi che montano e utilizzano proprie opere provvisionali, ma anche gli autonomi che utilizzano opere provvisionali da altri predisposte ma incomplete/insicure esponendosi consapevolmente ad un rischio aggiunto.

L’utilizzo da parte del lavoratore autonomo di opere provvisionali idonee e conformi alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture.

 

Articolo 25, comma 1 – Obblighi del medico competente

Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, si apportano due modifiche all’art. 25 del D.lgs. 81/2008 relative all’attività del medico competente.

Innanzitutto, si prevede che questi, in occasione delle visite di assunzione, debbano richiedere al lavoratore la cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro e che dovranno tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

Da notare che la norma prevede l’obbligo (e non la mera possibilità) per il medico competente di tener conto del contenuto della cartella sanitaria relativa al lavoro pregresso. Vanno a questo proposito ricordati due obblighi significativi del datore di lavoro: “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e, dall’altro, “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Il giudizio di idoneità è dunque, particolarmente incisivo (ancor più con la conoscenza della precedente cartella sanitaria) e, lo sarà maggiormente per effetto della estensione della sorveglianza sanitaria come previsto all’art 18, comma 1, lettera a) sopra commentato.

Diventa sempre più importante e incisivo il ruolo del medico competente tanto che, nel caso di gravi e motivate ragioni di impedimento nello svolgere il suo ruolo, dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto.

 

Articolo 37, comma 2 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

In tale articolo si è aggiunto, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione (Accordi Stato-Regioni) e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale modifica nasce dalla necessità di contrastare possibili condotte non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

Per questo è stato aperto un tavolo di confronto tra i soggetti formatori e il Ministero del Lavoro e la linea che sta prendendo piede sarà di individuare sanzioni per tali soggetti (oggi non previsti) e l’obbligo di segnalare agli uffici ispettivi con preavviso la partenza di un corso, in modo tale che tali organi possano compiere controlli sul loro svolgimento.

 

Articolo 71, comma 12 – Obblighi del datore di lavoro

I soggetti privati che sono abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

 

Articolo 72, comma 2 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Altra novità significativa che mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi.

Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso e deve contenere l’indicazione nominativa dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/08, che siano in possesso di tale specifica abilitazione.

 

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento

Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere obbligatoriamente al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

 

Articolo 87, comma 2 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Visto quanto previsto negli articoli precedenti, vengono stabilite anche le sanzioni in cui si incorre nel caso di non ottemperanza.

Articolo 98, comma 1 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

In questo caso si ampliano le figure che possono ricoprire tali ruoli con la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

RIASSUMENDO LE ULTIME MODIFICHE…

Come è facile vedere dalla tabella precedente, la legge di conversione del Decreto Lavoro 48/2023 non modifica molti aspetti rispetto alla versione del D.L. 4/5/2023 e alcuni dubbi permangono. Sostanzialmente le novità sono:

  • Il medico competente non chiede più la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di visita di assunzione, ma lo fa in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva. È previsto inoltre che la cartella sanitaria possa non essere oggettivamente reperita.
  • Per le sedi delle istituzioni scolastiche, il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con la programmazione degli interventi necessari a prevenire i rischi “strutturali” al limite delle risorse disponibili. Resta comunque fermo l’obbligo del dirigente che se sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rileva la sussistenza di un pericolo grave e immediato, può interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità pubblica.
  • Il coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ora, può dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti anche avendo conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.
La consulenza di ADA srl

ADA srl è a disposizione per aiutare le aziende a seguire i mutati andamenti legislativi accompagnando i datori di lavoro in una giusto adeguamento normativo.