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Protezione dalle scariche atmosferiche: obblighi di valutazione

La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo previsto dal D.lgs. 81/2008 ed è applicabile a tutte le attività ove vengano svolte attività lavorative.

Chi è soggetto all’obbligo di valutazione?

L’art. 80 del D.lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, debba effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta”. L’imprenditore ha l’obbligo di salvaguardia dei lavoratori esposti a rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione in qualsiasi ambiente ove si svolgano attività lavorative.

Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto). In caso contrario occorre realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno.

Quando si deve fare la valutazione del rischio fulminazione?

Con l’abrogazione della precedente norma CEI 81-30 dal 1° giugno 2020 deve essere effettuata una nuova valutazione in accordo con la CEI EN 62305-2 e CEI EN 62858. Chi era già in possesso di valutazione con la precedente norma deve quindi fare un aggiornamento della stessa alle nuove disposizioni. Analogamente che ne fosse sprovvisto di tale valutazione deve provvedere quanto prima.

Altra novità introdotta dalla norma è che tale valutazione è soggetta ad aggiornamento ogni 5 anni.

Quali verifiche e manutenzioni sono previste per gli impianti?

Innanzitutto partiamo dal fatto che l’impianto deve esser stato costruito secondo quanto prevede la normativa e devono essere presenti, in azienda, documenti comprovanti tale ottemperanza (dichiarazione di conformità, comprensiva degli allegati obbligatori, progetto, schema dell’impianto, collaudo e denuncia dell’impianto di terra).

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari controlli e manutenzioni dell’impianto, dandone incarico a persona esperta e annotare tali interventi su apposito registro.
Il datore di lavoro deve poi far sottoporre a verifica periodica ogni 5 anni l’impianto di terra, ad esclusione di quelli in cantieri, in locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per quest’ultime verifiche occorre rivolgersi ad ASL o a Organismi Individuati dal Ministero delle attività produttive e sono a titolo oneroso, a carico del datore di lavoro.

Il soggetto che ha effettuato la verifica periodica rilascia il relativo verbale che deve essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza. Con tale verbale il datore di lavoro dovrà comunicare, all’interno del portale INAIL chiamato CIVA il nome dell’organismo al quale ha affidato le verifiche.

A chi posso rivolgermi per la Valutazione Rischi da Scariche atmosferiche?

La complessità delle informazioni da raccogliere relative alla valutazione del rischio scariche atmosferiche e fulminazione porta necessariamente a rivolgersi a professionisti del settore. A.D.A. srl è in grado di assistere il datore di lavoro nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi relativi proprio al rischio di fulminazione e scariche atmosferiche.

Così come A.D.A. srl è in grado di rivestire il ruolo di RSPP esterno attraverso i propri collaboratori, così offre assistenza durante la valutazione del rischio di fulminazione e scariche atmosferiche affiancando il datore di lavoro in tutte le attività di valutazione previste dalle Leggi in materia.