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Decreto Legge 19/2024 e le novità della patente a crediti per la sicurezza sul lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19. Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

Quali sono le novità introdotte dal Decreto?

Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Decreto che è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Le novità introdotte dal Decreto sono:

  • L’istituzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili attraverso il possesso di una patente a punti, in formato digitale, rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (decorso, rilascio e crediti).
  • Decurtazioni dei punti, reintegro dei punti ed esoneri dal possesso di tale patente.
Veniamo ora al dettaglio: decorso, rilascio e crediti.

A far tempo il 1° ottobre 2024, attraverso l’inserimento nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che sarà opportunamente integrato, le imprese ed i lavoratori autonomi potranno operare nei cantieri solo se in possesso della patente rilasciata a fronte dell’inserimento di:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs 81/08;
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal decreto;
  4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità fiscale (DURF).
Funzionamento e Punti della Patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai possessori di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Quindi se la dotazione sarà inferiore a quindici crediti non si potrà operare nei cantieri temporanei o mobili.

Decurtazioni, reintegro ed esoneri: la patente a punti potrà essere decurtata di 20 crediti in caso di morte del lavoratore; 15 crediti per un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale e 10 crediti per un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà decidere di sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Di seguito una tabella sulla decurtazione dei punti della patente a crediti:

I crediti decurtati potranno essere reintegrati con la partecipazione, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, ai corsi di cui all’art. 37, comma 7 del D.lgs. 81/08.

Ciascun corso consentirà di riacquistare cinque crediti, a condizione che la copia del relativo attestato di frequenza venga trasmessa alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Attenzione però che i crediti riacquistati frequentando corsi non potranno superare complessivamente il numero di 15.

Trascorsi poi due anni dalla notifica degli atti di decurtazione, previa trasmissione sempre degli attestati, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti qualora non si incorra in altri atti che comportino decurtazioni.

Come sopra già citato, una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione.

Sono esonerate però dal possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestato SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Cosa fare per evitare la decurtazione dei punti della patente a crediti e, soprattutto, incidenti e infortuni?

Osservando la tabella relativa alle violazioni per cui si incorre nelle sanzioni, si evince facilmente che buona parte delle infrazioni sarebbe evitabile predisponendo un’attenta analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Identificare il sistema di prevenzione e protezione, assegnando chiaramente le persone designate e definendo un opportuno piano di formazione, è uno dei primi step per adempiere a quanto già previsto dalla normativa in materia.

La patente a crediti ci chiederà di dimostrare e dare evidenza delle nomine e degli attestati di formazione da esibire in cantiere.

La valutazione dei rischi è giusto che sia condotta da tecnici qualificati che possano analizzare tutte le possibili fonti di rischi.

Entro il 1° ottobre sarà ancora più importante avere sotto controllo tutta la documentazione da fornire al committente.

ADA srl sono anni che ha già messo a disposizione dei suoi clienti uno scadenziario per mantenere sempre aggiornati i documenti. La nostra soluzione ricorda tutti gli adempimenti da effettuare e tutte le scadenze obbligatorie.

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Whistleblowing: di cosa si tratta, la normativa, chi deve adeguarsi e quando

Dal 17 dicembre 2023 le aziende italiane devono adeguarsi alle nuove norme europee inerenti alla protezione dei propri dipendenti dal rischio di ritorsioni, nel caso in cui intendano segnalare comportamenti illeciti all’interno delle loro organizzazioni.

Cos’è il Whistleblowing?

Con il termine “Whistleblowing” – letteralmente “soffiare nel fischietto” – ci si riferisce a un atto in cui un individuo, solitamente un dipendente, rivela informazioni sulle attività dell’azienda per cui lavora che sono illegali, immorali o implicano comportamenti scorretti.

Cosa si può segnalare?

Con il Whistleblowing si possono segnalare omissioni o atti illeciti in diversi ambiti, ad esempio: sicurezza e conformità prodotti; sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici; così come illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Chi può segnalare?

Oltre alle persone facenti parte dell’azienda, la nuova legge di attuazione della Direttiva Europea amplia la definizione di whistleblower (o “spifferatore di segreti”) a categorie finora escluse dalla legislazione nazionale, tra cui gli ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti e gli stakeholder.

La normativa

Come anticipato, il whistleblowing è uno strumento che permette, alle persone che lavorano in aziende pubbliche o private, di segnalare in forma anonima una violazione “di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato” (articolo 1, comma 1 del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24).

Il tema del whistleblowing, in Italia, è stato regolamentato dapprima nel settore pubblico, con la legge 90/2012, con l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione.

In seguito, con la legge 179/2017, le tutele in questo senso sono state allargate anche nel settore privato. Questa legge ha creato una connessione con il D.Lgs. n. 231/2001 e, appunto, con il Modello Organizzativo 231, ovvero l’insieme di regolamenti e procedure che indica alle aziende come devono essere strutturate e come gestire i relativi processi interni, in un’ottica di legalità, trasparenza, correttezza, responsabilità, tutela e rispetto.

Ora, con il D.Lgs. 24/2023, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione a chi effettua le segnalazioni sopra menzionate.

La nuova normativa tutela, dunque, i “whistleblowers” senza distinzione tra ambito pubblico e privato, considerando come tali tutti coloro che sono collegati a un’organizzazione e che potrebbero avere ritorsioni in caso di segnalazione di una violazione (le misure di protezione includono, ad esempio, anche i “facilitatori”, ovvero coloro che aiutano il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Oppure colleghi o persone dello stesso contesto lavorativo).

Sanzioni previste

Il decreto 24/2023, all’articolo 21, specifica quali sono le sanzioni amministrative pecuniarie che l’ANAC può applicare al responsabile (fermi restando gli altri profili di responsabilità).

In particolare, sono previste sanzioni:

  • Da 10 mila a 50 mila euro, quando vengono accertate ritorsioni, quando la segnalazione è stata ostacolata (o si è tentato di farlo) oppure viene violato l’obbligo di riservatezza;
  • Da 10 mila a 50 mila euro, quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, quando non sono state adottate le procedure di effettuazione e gestione delle segnalazioni oppure qualora non sia stata svolta attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • Da 500 a 2.500 euro, “nel caso di cui all’articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria e contabile”.
Chi deve adeguarsi ed entro quando

Le scadenze per l’attuazione delle norme del D.Lgs 24/2023 sono diversificate sulla base della dimensione aziendale o sul tipo di attività e dell’organizzazione.

Per il calcolo dei dipendenti medi si potrà fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti, per cui vanno computati:

  • Lavoratori subordinati a tempo indeterminato e pieno
  • Lavoratori con rapporto part-time (pro-quota)
  • Lavoratori con rapporto a tempo determinato
  • Lavoratori intermittenti

Di seguito una tabella riepilogativa:

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Protezione dalle scariche atmosferiche: obblighi di valutazione

La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo previsto dal D.lgs. 81/2008 ed è applicabile a tutte le attività ove vengano svolte attività lavorative.

Chi è soggetto all’obbligo di valutazione?

L’art. 80 del D.lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, debba effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta”. L’imprenditore ha l’obbligo di salvaguardia dei lavoratori esposti a rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione in qualsiasi ambiente ove si svolgano attività lavorative.

Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto). In caso contrario occorre realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno.

Quando si deve fare la valutazione del rischio fulminazione?

Con l’abrogazione della precedente norma CEI 81-30 dal 1° giugno 2020 deve essere effettuata una nuova valutazione in accordo con la CEI EN 62305-2 e CEI EN 62858. Chi era già in possesso di valutazione con la precedente norma deve quindi fare un aggiornamento della stessa alle nuove disposizioni. Analogamente che ne fosse sprovvisto di tale valutazione deve provvedere quanto prima.

Altra novità introdotta dalla norma è che tale valutazione è soggetta ad aggiornamento ogni 5 anni.

Quali verifiche e manutenzioni sono previste per gli impianti?

Innanzitutto partiamo dal fatto che l’impianto deve esser stato costruito secondo quanto prevede la normativa e devono essere presenti, in azienda, documenti comprovanti tale ottemperanza (dichiarazione di conformità, comprensiva degli allegati obbligatori, progetto, schema dell’impianto, collaudo e denuncia dell’impianto di terra).

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari controlli e manutenzioni dell’impianto, dandone incarico a persona esperta e annotare tali interventi su apposito registro.
Il datore di lavoro deve poi far sottoporre a verifica periodica ogni 5 anni l’impianto di terra, ad esclusione di quelli in cantieri, in locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per quest’ultime verifiche occorre rivolgersi ad ASL o a Organismi Individuati dal Ministero delle attività produttive e sono a titolo oneroso, a carico del datore di lavoro.

Il soggetto che ha effettuato la verifica periodica rilascia il relativo verbale che deve essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza. Con tale verbale il datore di lavoro dovrà comunicare, all’interno del portale INAIL chiamato CIVA il nome dell’organismo al quale ha affidato le verifiche.

A chi posso rivolgermi per la Valutazione Rischi da Scariche atmosferiche?

La complessità delle informazioni da raccogliere relative alla valutazione del rischio scariche atmosferiche e fulminazione porta necessariamente a rivolgersi a professionisti del settore. A.D.A. srl è in grado di assistere il datore di lavoro nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi relativi proprio al rischio di fulminazione e scariche atmosferiche.

Così come A.D.A. srl è in grado di rivestire il ruolo di RSPP esterno attraverso i propri collaboratori, così offre assistenza durante la valutazione del rischio di fulminazione e scariche atmosferiche affiancando il datore di lavoro in tutte le attività di valutazione previste dalle Leggi in materia.

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Conversione del DL lavoro: ecco le modifiche definitive al testo unico sicurezza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

A norma della legge 400/1988, art. 15, comma 5, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e quindi dal 04/07/2023.

Quali sono le modifiche definitive al Decreto 81/2008?

Con riferimento alle prime modifiche introdotte con il D.L. 48/2023, andiamo a vedere uno stralcio delle parti confermate e di quelle aggiunte al D.Lgs. 81/08 con la Legge n. 85/2023 che ha convertito il “Decreto Lavoro”.

D.L. 48/2023 “Decreto Lavoro”

Legge 85/2023 di conversione

All’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28»

Confermato

All’articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: “3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”

All’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»

Confermato

All’articolo 25, comma 1: dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità»

All’articolo 25, comma 1: dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’art. 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»;

All’articolo 25, comma 2: dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»

Confermato

All’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»

Confermato

All’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»

Confermato

All’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»

Confermato

All’articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»

Confermato

All’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».

Confermato

All’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,” sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,

La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge in materia di lavoro che all’articolo 14 modifica il D.Lgs n. 81/2008.

Tali modifiche interessano nove articoli del testo Unico in materia si salute e sicurezza sul lavoro:

  • Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi
  • Articolo 25 – Obblighi del medico competente
  • Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
  • Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Articolo 18, comma 1, lettera a) – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

Modificando l’art. 18, comma 1, lettera a, si prevede, infatti, che il datore di lavoro debba nominare il medico competente non solamente nelle ipotesi previste dal D.Lgs 81/08, ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. In primo luogo, si estende la valutazione dei rischi in tema di sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge e la relativa valutazione non può che essere rimessa ad un medico, che dovrà necessariamente partecipare (prima della nomina) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Conseguentemente la sorveglianza sanitaria si estenderà notevolmente.

 

Articolo 21, comma 1, lettera a) – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal titolo IV del D.Lgs 81/08 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. La norma riguarda non solo gli autonomi che montano e utilizzano proprie opere provvisionali, ma anche gli autonomi che utilizzano opere provvisionali da altri predisposte ma incomplete/insicure esponendosi consapevolmente ad un rischio aggiunto.

L’utilizzo da parte del lavoratore autonomo di opere provvisionali idonee e conformi alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture.

 

Articolo 25, comma 1 – Obblighi del medico competente

Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, si apportano due modifiche all’art. 25 del D.lgs. 81/2008 relative all’attività del medico competente.

Innanzitutto, si prevede che questi, in occasione delle visite di assunzione, debbano richiedere al lavoratore la cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro e che dovranno tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

Da notare che la norma prevede l’obbligo (e non la mera possibilità) per il medico competente di tener conto del contenuto della cartella sanitaria relativa al lavoro pregresso. Vanno a questo proposito ricordati due obblighi significativi del datore di lavoro: “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e, dall’altro, “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Il giudizio di idoneità è dunque, particolarmente incisivo (ancor più con la conoscenza della precedente cartella sanitaria) e, lo sarà maggiormente per effetto della estensione della sorveglianza sanitaria come previsto all’art 18, comma 1, lettera a) sopra commentato.

Diventa sempre più importante e incisivo il ruolo del medico competente tanto che, nel caso di gravi e motivate ragioni di impedimento nello svolgere il suo ruolo, dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto.

 

Articolo 37, comma 2 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

In tale articolo si è aggiunto, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione (Accordi Stato-Regioni) e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale modifica nasce dalla necessità di contrastare possibili condotte non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

Per questo è stato aperto un tavolo di confronto tra i soggetti formatori e il Ministero del Lavoro e la linea che sta prendendo piede sarà di individuare sanzioni per tali soggetti (oggi non previsti) e l’obbligo di segnalare agli uffici ispettivi con preavviso la partenza di un corso, in modo tale che tali organi possano compiere controlli sul loro svolgimento.

 

Articolo 71, comma 12 – Obblighi del datore di lavoro

I soggetti privati che sono abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

 

Articolo 72, comma 2 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Altra novità significativa che mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi.

Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso e deve contenere l’indicazione nominativa dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/08, che siano in possesso di tale specifica abilitazione.

 

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento

Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere obbligatoriamente al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

 

Articolo 87, comma 2 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Visto quanto previsto negli articoli precedenti, vengono stabilite anche le sanzioni in cui si incorre nel caso di non ottemperanza.

Articolo 98, comma 1 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

In questo caso si ampliano le figure che possono ricoprire tali ruoli con la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

RIASSUMENDO LE ULTIME MODIFICHE…

Come è facile vedere dalla tabella precedente, la legge di conversione del Decreto Lavoro 48/2023 non modifica molti aspetti rispetto alla versione del D.L. 4/5/2023 e alcuni dubbi permangono. Sostanzialmente le novità sono:

  • Il medico competente non chiede più la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di visita di assunzione, ma lo fa in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva. È previsto inoltre che la cartella sanitaria possa non essere oggettivamente reperita.
  • Per le sedi delle istituzioni scolastiche, il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con la programmazione degli interventi necessari a prevenire i rischi “strutturali” al limite delle risorse disponibili. Resta comunque fermo l’obbligo del dirigente che se sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rileva la sussistenza di un pericolo grave e immediato, può interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità pubblica.
  • Il coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ora, può dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti anche avendo conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.
La consulenza di ADA srl

ADA srl è a disposizione per aiutare le aziende a seguire i mutati andamenti legislativi accompagnando i datori di lavoro in una giusto adeguamento normativo.

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Linee vita o sistemi anticaduta con ancoraggi: chi può installarli?

Fino ad oggi eravamo abituati a vedere l’impresa edile o di lattoneria che, con gli stessi operai specializzati in opere di rifacimento coperture, installavano linee vita o ancoraggi sui tetti per permettere manutenzioni sicure del manto nel corso degli anni. Tutto ciò nel caso di rifacimenti o manutenzioni straordinarie oppure nel caso di installazione di impianti fotovoltaici, in ottemperanza ai disposti del D.Lgs 81/2008 e alle Leggi regionali.

Che cosa è una linea vita?

La linea vita è un sistema di sicurezza anticaduta necessario per accedere in modo sicuro ai tetti e alle coperture. Fa parte dei sistemi di ancoraggio anticaduta regolati dalle norme UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015.

E’ costituita da punti di ancoraggio collegati con cavo in acciaio flessibile o un elemento fisso. Gli operatori si assicurano alla linea vita attraverso DPI costituito da imbracatura e cordini.

Installare correttamente un sistema di ancoraggio è molto importante; garantisce la sicurezza dei lavoratori che operano in quota. Purtroppo oggi sul mercato molti impianti anticaduta sono stati installati in maniera errata.

Una maggiore professionalità nel settore è indispensabile poiché da essa dipende la vita dei lavoratori che utilizzano questi sistemi anticaduta e che sono esposti al rischio di caduta dall’alto.

Con questo obiettivo nell’ultimo anno sono state introdotte delle novità sul piano normativo, a partire dalla UNI 11560 che a giugno 2022 è stata modificata introducendo per la prima volta la qualifica professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio, distinguendolo in base/intermedio/avanzato. La norma però non ha specificato i criteri di questa classificazione, i quali sono stati espressi solo a febbraio 2023 con l’entrata in vigore della UNI 11900.

Quali requisiti e compiti deve avere oggi l’installatore di sistemi di ancoraggio?

La norma UNI 11900 definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, ossia la figura professionale che effettua il montaggio, lo smontaggio e le ispezioni del sistema di ancoraggio di cui alla UNI 11560 ed in particolare le seguenti tipologie:

  • ancoraggi lineari
  • ancoraggi puntuali
  • sistemi di ancoraggio lineare
  • sistemi di ancoraggio puntuale
  • sistemi di ancoraggio combinato

Per ogni tipologia sono riportate indicazioni relative al supporto, al fissaggio, alle giunzioni tra elementi ed esempi di applicazioni con i dettagli realizzativi critici.

Tre sono le figure professionali in cui la norma UNI 11900 suddivide l’installatore di sistemi di ancoraggio:

  • installatore base
  • installatore intermedio
  • installatore avanzato
I compiti degli installatori di sistemi di ancoraggio

I compiti delle diverse figure hanno una base comune a tutte le specializzazioni, ovvero un insieme di attività che ognuno deve essere in grado di eseguire avendone conoscenza e disponendo delle abilità materiali e cognitive per portarla a compimento.

L’installatore base, per accedere a tale qualifica, deve:

  • dimostrare di avere installato almeno 15 sistemi di ancoraggio permanenti;
  • frequentare un corso teorico-pratico di almeno 32 ore.

I suoi compiti saranno:

  • pianificazione delle attività di posa, svolta sulla base delle risultanze del sopralluogo in cantiere e della verifica di congruità tra lo stato di fatto e il progetto di installazione, la documentazione relativa alla sicurezza e alle altre indicazioni relative alla cantierabilità;
  • organizzazione del lavoro e del cantiere, cioè la predisposizione degli spazi e delle attrezzature in modo da salvaguardare l’incolumità di tutti gli operatori che opereranno in cantiere;
  • attività di sopralluogo iniziale per la valutazione delle condizioni operative di lavoro, degli spazi da dedicare allo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti e la verifica relativa alla necessità di eventuali opere provvisionali necessarie allo svolgimento delle lavorazioni;
  • controllo della struttura di supporto. E’ la fase in cui si analizza il tipo di supporto e si individuano le soluzioni appropriate per rispettare le indicazioni progettuali;
  • posa del sistema di ancoraggio, da eseguirsi secondo le specificità della copertura, dopo avere verificato la congruenza delle indicazioni progettuali con le effettive condizioni di posa. L’installazione deve avvenire sulla scorta delle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nel manuale del fabbricante il sistema di ancoraggio, utilizzando le attrezzature e gli strumenti consigliati;
  • ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio, che comporta il controllo della documentazione del sistema di ancoraggio dopo il montaggio, verificando che siano presenti i documenti a corredo dell’installazione e che siano state compilate le parti di competenza del posatore, quali dichiarazione di corretta posa del sistema.

L’installatore intermedio, per accedere a tale qualifica, deve:

  • dimostrare di aver svolto almeno 5 ispezioni periodiche;
  • frequentare un corso teorico-pratico di 6 ore;
  • essere in possesso dei requisiti di qualificazione dell’installatore base.

I suoi compiti saranno:

  • controllo della documentazione del sistema di ancoraggio;
  • controllo del sistema di ancoraggio tramite ispezione visiva e tramite misurazioni quali il tensionamento delle funi ed il tiraggio dei bulloni;
  • controllo della struttura di supporto e degli ancoranti.

L’installatore avanzato, per accedere a tale qualifica, deve:

  • dimostrare di avere svolto almeno 5 ispezioni straordinarie;
  • frequentare un corso teorico-pratico di almeno 4 ore;
  • essere in possesso dei requisiti di qualificazione dell’installatore intermedio.

I suoi compiti saranno:

  • sostituzione/ripristino del sistema di ancoraggio, occupandosi del reperire dispositivi/sistemi analoghi a quelli preesistenti che installerà secondo le modalità stabilite dal fabbricante del dispositivo in ripristino/sostituzione. L’attività sarà completata da una nuova verifica del sistema di ancoraggio e la compilazione della documentazione pertinente del sistema di ancoraggio;

ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio, che riguarda l’esame della documentazione e l’assicurarsi che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali. Qualora dalle verifiche emergano non conformità, analizza le caratteristiche dei dispositivi che devono essere ripristinati/sostituiti, anche avvalendosi di un progettista di sistemi di ancoraggio ed individua gli interventi necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali.

La formazione con ADA srl

ADA srl, soggetto erogatore, in collaborazione con E.Bi.N. Ente Bilaterale Nazionale Organismo Paritetico quale soggetto formatore ope legis, organizza corsi per installatori base e installatori intermedi con prove pratiche da svolgersi presso il proprio Centro di Formazione e Addestramento.

Se devi installare una linea vita ricorda che deve essere fatta da installatori qualificati. Deve seguire le indicazioni contenute nel progetto eseguito da progettista abilitato e il manuale d’uso deve essere fornito dal produttore del sistema anticaduta.

Le linee vita sono sistemi di sicurezza anticaduta che tutelano la salute di chi lavora e accede al tetto. L’istallazione deve essere sempre a norma di legge ed eseguita da professionisti qualificati e formati.

ADA srl è al fianco delle aziende per formare professionisti capaci.

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Formazione e Aggiornamento del Preposto

La mancata pubblicazione di un nuovo Accordo Quadro Stato-Regioni

Ad oggi, il tanto attesto Accordo Stato Regioni del 30 giugno 2022, non è stato pubblicato.

Prima di continuare, ricordiamo come viene definito il Preposto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 art. 2, c. 1 lett. e, con modifica del D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021):

D.lgs. 81/2008 art. 2, c. 1 lett. e: Definizione Preposto:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Cosa fare allora in tema di formazione del Preposto?

Innanzitutto, ogni azienda che al suo interno presenti dei lavoratori che, di fatto, esercitano in concreto poteri direttivi e di sorveglianza, ha l’obbligo di individuare il o i preposti che passerà o passeranno da uno status non ufficiale (preposto de facto) al ruolo formalizzato per tale funzione (preposto incaricato), quindi in forma scritta.

L’individuazione del preposto incaricato, quindi con sua nomina formalizzata in forma scritta, comporta l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ovvero dell’Organigramma della sicurezza.

Naturalmente se il preposto non c’è, nemmeno di fatto, il Datore di Lavoro non può essere obbligato ad individuarlo tra uno dei lavoratori. Certo che questa eventualità va inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi. Servirà a dimostrare, ad esempio in caso di controlli ispettivi, di aver dato seguito ai nuovi obblighi del Datore di Lavoro (art. 18 comma 1 lett. b-bis), evitando possibili contestazioni e sanzioni.

ESISTONO SANZIONI IN MANCANZA DI NOMINA DEL PREPOSTO?

Assolutamente sì! La nuova formulazione dell’art. 18 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede per i datori di lavoro, i quali non hanno provveduto ad individuare il preposto, una sanzione che prevede l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

In caso di contravvenzione la procedura di estinzione del reato è quella ordinaria prevista dal D.lgs. 758/1994, con il pagamento del quarto dell’importo massimo della sanzione (€ 1.500,00) a seguito però di adempimento alla prescrizione impartita con verbale di contravvenzione dall’Organo di Vigilanza.

L’obbligo della formazione: le scadenze cambiano

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2022 precisa che in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, adottato dalla conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.

All’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 viene però introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale o comunque qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.  

Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.

 

Per semplificare quanto è stato modificato dalla nuova normativa, nella tabella si espone un riepilogo delle scadenze dei prossimi corsi preposti, in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni.

RIEPILOGO SCADENZE

CASO 1

Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023

SCADENZA

Scadenza come da data prevista da precedente Accordo Stato Regioni, essendo entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione

CASO 2

Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023

SCADENZA

Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione)

CASO 3

Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente

SCADENZA

Scadenza biennale (ogni 2 anni) come da Legge di Conversione n. 215/2021

Formazione: le modalita’ per l’erogazione

Si ricorda che la modalità streaming / videoconferenza viene equiparata alla formazione in presenza (Legge 52 del 19 maggio 2022). Decade invece la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposto in modalità asincrona e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Non trovarti impreparato!

Non aspettare gli ultimi giorni per adeguarti.

Come fare?

A.D.A. srl, con il suo Centro di Formazione e Addestramento, inserito nel circuito Parallelo45, è a disposizione per organizzare i corsi di aggiornamento per tempo.

Consultando il calendario dei corsi disponibile sul nostro sito, potrete prenotarvi quando volete!

Non rischiate ammende; siamo a disposizione per aiutarvi nella formazione ed adeguamenti documentali.

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Formazione obbligatoria Diisocianati

Introdotto l’obbligo di Formazione per l’uso e la manipolazione dei diisocianati.

Dal 24/02/2023 è entrata in vigore la prima parte della restrizione n. 74 del REACH, che riguarda i prodotti a base di diisocianati, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149.

In base a tale restrizione, tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, entro il 24 agosto 2023 sono obbligati a frequentare un corso di formazione.

 

Cosa sono i diisocianati?

diisocianati sono un gruppo di composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Si tratta di sostanze presenti in molti prodotti, come le schiume poliuretaniche, i sigillanti, gli adesivi e i rivestimenti, nonché prodotti compositi e vernici.

In particolare, i diisocianati sono caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.

Prodotti contenenti diisocianati e l’impiego nei comparti lavorativi

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture.

L’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (come sigillanti, isolanti, adesivi e vernici sempre a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare quelli imbottiti con schiume poliuretaniche) schiume poliuretaniche nella posa dei serramenti esterni ed interni, o di componentistica per l’automotive.

Le attività lavorative e l’uso di prodotti contenenti diisocianati

Quindi, possiamo sintetizzare dicendo che le attività coinvolte dall’uso di prodotti contenenti diisocianati sono le carrozzerie, molte lavorazioni dell’edilizia, produzione di componentistica per l’automotiveproduzione di mobili (in particolare di imbottiti).

Ma non solo… anche coloro che potrebbero venire a contatto con essi, pur non utilizzando prodotti contenenti tali sostanze (ad esempio a seguito di uno sversamento accidentale) e che quindi dovrebbero provvedere alla bonifica dell’area contaminata.

Chi deve svolgere la formazione obbligatoria?

Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti contenenti diisocianati, non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani) e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.

Per i produttori e i distributori e utilizzatori di sostanze contenenti diisocianati, è necessaria una specifica formazione a scadenza quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023.

Obiettivi del corso

Il corso si svolge online tramite la nostra piattaforma e-learning.

La formazione ha l’obiettivo di:

  • approfondire le nozioni di base relative ai rischi connessi all’uso errato di prodotti che contengono diisocianati;
  • indicare le buone pratiche per maneggiare tali prodotti in sicurezza e muniti di dispositivi di protezione adeguati.

Il corso è conforme ai requisiti definiti dal Regolamento REACH e in particolare alla Restrizione 74; deve essere erogato da un docente esperto in materia di salute e sicurezza, formato e qualificato secondo i requisiti previsti dalla legge.

Al superamento del corso, verrà inviato l’attestato di formazione (con validità di 5 anni), che abilita a tutti gli effetti ad utilizzare in sicurezza sigillanti, colle, schiume poliuretaniche e qualsiasi altro prodotto contenente diisocianati.

Ogni 5 anni la formazione dovrà essere rinnovata.

Ricordiamo che il possesso dell’attestato di formazione è obbligatorio a partire da agosto 2023. In mancanza di tale certificato di partecipazione al corso, sono previste sanzioni a partire da €40.000 fino a €150.000 o l’arresto fino a 3 mesi.

A chi si rivolge il corso

Il corso è rivolto a tutti coloro che maneggiano prodotti che contengono diisocianati:

  • utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori;
  • titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici.

La formazione è utile anche per:

  • produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
  • rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati
Durata del corso

1.5 ore completamente online.

Programma del corso
  • La chimica dei diisocianati;
  • I pericoli di tossicità compresa tossicità acuta);
  • L’esposizione ai diisocianati e valori limite di esposizione professionale;
  • La modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  • L’odore come segnale di pericolo;
  • L’importanza della volatilità per il rischio;
  • La viscosità, la temperatura e il peso molecolare dei diisocianati;
  • L’igiene personale;
  • Le attrezzature di protezione individuale necessarie e le istruzioni pratiche per il corretto utilizzo;
  • I fattori di rischio, come il rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione e il rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • Il sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • La ventilazione;
  • La pulizia, le fuoriuscite e la manutenzione;
  • Lo smaltimento di imballaggi vuoti;
  • La protezione degli astanti;
  • L’individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • I sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • La sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based).
 Lingue disponibili:
  • Italiano

Consigliamo di iscrivervi direttamente dalla piattaforma mediante link oppure di inviarci mail con richiesta di iscrizione.

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Documentazione e certificazioni

ADA Srl aiuta le aziende ad affrontare il mercato con solide certezze offrendo anche una varia gamma di servizi, tra i quali il controllo dei requisiti per ottenere importanti e fondamentali certificazioni.

  • Certificazioni Qualità ISO 9001: norme definite dall’International Organization for Standardization per delineare i requisiti per i sistemi di gestione della qualità all’interno delle aziende. Si tratta di norme generali e flessibili, applicabili ai processi e settori aziendali più svariati, aventi lo scopo di migliorare in maniera costante e continua l’azienda, con obiettivo di ottimizzare l’intera struttura organizzativa. La ISO 9001 è lo standard più conosciuto ed utilizzato per i sistemi di gestione della qualità di tutto il mondo.
  • Certificazione ISO 14001: sistema di gestione ambientale che definisce l’interazione dei processi produttivi e di lavoro dell’azienda con l’ambiente e l’impatto su di esso. Questa certificazione non è obbligatoria ma apporta vantaggi quali il miglioramento della propria immagine aziendale o reputazione, in un particolare periodo storico in cui le tematiche ambientali stanno avendo sempre maggior rilievo.
  • Certificazione ISO 45001: riguarda la gestione e la politica della sicurezza sul lavoro con l’applicazione della nuova normativa. Tale certificazione apporta notevoli vantaggi all’azienda, ad esempio, l’INAIL concede una riduzione del premio assicurativo.

Per un’azienda, possedere le predette certificazioni, significa aver soddisfatto tutti i requisiti previsti dalle relative norme di riferimento. A livello di immagine, significa inoltre rendere la propria azienda più competitiva a livello internazionale.

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Compliance – Documento Valutazione Rischi

Il Documento Valutazione Rischi comprende l’analisi dei rischi presenti in un’azienda e specifica tutte le misure di sicurezza – in atto o da applicare – per eliminare o minimizzare tali rischi.

Si tratta di un documento obbligatorio per tute le aziende con almeno un dipendente e si rifà agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08.

Il Documento Valutazione Rischi, redatto in forma cartacea o digitale, va redatto entro 3 mesi dall’avvio dell’attività o in occasione di modifiche rilevanti all’interno dell’azienda medesima.

I tecnici di ADA, specializzati nell’ambito della sicurezza sul lavoro, sono certificati per la redazione di tale documento.

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Corsi di formazione

ADA Srl offre una selezione completa di corsi di formazione per lavoratori, responsabili e datori di lavoro, in grado di ottemperare ai principali adempimenti legislativi imposti alle aziende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Realizzare un corso di formazione professionale è fondamentale per tutti i componenti di un comparto aziendale.

Un corso di formazione sulla sicurezza del lavoro dà la possibilità di apprendere come poter prevenire e controllare le possibili situazioni di rischio e pericolo che possono venirsi a creare quotidianamente.

ADA offre ai suoi clienti 3 modalità di fruizione dei corsi:

Corsi in presenza in aula

Corsi in e-learning

Corsi in videoconferenza

Per la sicurezza sul luogo di lavoro, ove previsto, è di estrema importanza l’addestramento pratico che viene effettuato in un ambiente appositamente attrezzato al di fuori del contesto aziendale.

I tecnici professionisti abilitati di ADA addestrano gli addetti incaricati perché possano esercitarsi nel corretto utilizzo di macchinari o attrezzature di vario tipo (macchine movimento terra, carrelli elevatori…).

I corsi professionali proposti da ADA Srl propongono un’offerta formativa a 360 gradi che riguarda più categorie di lavoratori:

  • addetti alla gestione di situazioni di emergenza
  • utilizzatori di attrezzature specifiche
  • addetti alla manipolazione degli alimenti
  • soggetti che operano in ambienti o situazioni potenzialmente pericolose

I corsi sulla sicurezza sul lavoro consentono di avere la formazione necessaria per poter eseguire in maniera corretta una specifica attività lavorativa, minimizzando i pericoli per se stesso e per gli altri, e permettono altresì alle aziende di essere in regola con gli obblighi di formazione previsti per legge (il non rispetto di tali oneri comporta infatti sanzioni di tipo amministrativo e penale, con il rischio di arresto).