CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA SPECIFICA PER LAVORATORI

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al il Datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre 2011, ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni.

Il corso di formazione specifica dei lavoratori è rivolto ai lavoratori delle aziende del settore a rischio basso, medio e alto afferenti a qualsiasi macro categoria di rischio. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. Tale formazione dovrà essere soggetta a ripetizioni periodiche nel caso di “evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Ricordiamo che, ai sensi del punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, per i lavoratori neoassunti il datore di lavoro deve provvedere alla formazione sulla sicurezza contestualmente all’assunzione ed in ogni caso deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.

QUESTO CORSO E’ SVOLTO IN PRESENZA ED E’ DISPONIBILE IN CONTEMPORANEA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA (WEBINAR). Il corsista può scegliere se PRENOTARE IL PROPRIO POSTO in presenza o in videoconferenza.

Scegli come vuoi partecipare a questo corso, PRESENZA o WEBINAR:

CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA PER LAVORATORI

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al il Datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre 2011, ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni.

Il corso di formazione specifica dei lavoratori è rivolto ai lavoratori delle aziende del settore a rischio basso, medio e alto afferenti a qualsiasi macro categoria di rischio. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. Tale formazione dovrà essere soggetta a ripetizioni periodiche nel caso di “evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Ricordiamo che, ai sensi del punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, per i lavoratori neoassunti il datore di lavoro deve provvedere alla formazione sulla sicurezza contestualmente all’assunzione ed in ogni caso deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.

QUESTO CORSO E’ SVOLTO IN PRESENZA ED E’ DISPONIBILE IN CONTEMPORANEA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA (WEBINAR). Il corsista può scegliere se PRENOTARE IL PROPRIO POSTO in presenza o in videoconferenza.

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CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI PER LA SICUREZZA – AGGIORNATO LEGGE 215/2021

Il corso preposti sicurezza è aggiornato con le ultime novità sulla figura del preposto a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 81/08 dalla Legge 215/2021.

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai responsabili di funzione, area, settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno e capocantiere o più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo del preposto, ovvero alla persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

NOVITA’ LEGGE 215/2021

Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

Tra gli aspetti oggetto di revisione del Decreto Fisco-Lavoro, rientrano in primis i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare, in particolare sanciti all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

Nella legge di conversione si legge che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

IL PREPOSTO – LEGGE 215/2021

In sede di conversione il Legislatore è intervenuto poi, in particolar modo, sulla figura del preposto e più nel dettaglio sugli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni attribuite allo stesso, che assume ora nel contesto di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità affianco a datore di lavoro e dirigente.

E’ stato stabilito, infatti, a seguito del provvedimento di conversione, l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

QUESTO CORSO E’ SVOLTO IN PRESENZA ED E’ DISPONIBILE IN CONTEMPORANEA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA (WEBINAR). IL CORSISTA PUÒ SCEGLIERE SE PRENOTARE IL PROPRIO POSTO IN PRESENZA O IN VIDEOCONFERENZA.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO PREPOSTI PER LA SICUREZZA – AGGIORNATO LEGGE 215/2021

Il corso preposti sicurezza è aggiornato con le ultime novità sulla figura del preposto a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 81/08 dalla Legge 215/2021.

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai responsabili di funzione, area, settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno e capocantiere o più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo del preposto, ovvero alla persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

NOVITA’ LEGGE 215/2021

Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

Tra gli aspetti oggetto di revisione del Decreto Fisco-Lavoro, rientrano in primis i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare, in particolare sanciti all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

Nella legge di conversione si legge che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

IL PREPOSTO – LEGGE 215/2021

In sede di conversione il Legislatore è intervenuto poi, in particolar modo, sulla figura del preposto e più nel dettaglio sugli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni attribuite allo stesso, che assume ora nel contesto di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità affianco a datore di lavoro e dirigente.

E’ stato stabilito, infatti, a seguito del provvedimento di conversione, l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

QUESTO CORSO E’ SVOLTO IN PRESENZA ED E’ DISPONIBILE IN CONTEMPORANEA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA (WEBINAR). IL CORSISTA PUÒ SCEGLIERE SE PRENOTARE IL PROPRIO POSTO IN PRESENZA O IN VIDEOCONFERENZA.

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CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PER ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI

La formazione per il lavoro in spazi confinati è un prerequisito fondamentale per svolgere in piena sicurezza alcune attività lavorative.

I lavori in spazi confinati necessitano di una formazione dedicata che permetta ai lavoratori di essere consapevoli di tutti i rischi e pericoli attinenti, e dunque preparati per agire nel modo corretto a ogni evenienza.

Il decreto legislativo 81/2008 prevede obbligatoriamente l’informazione, la formazione e la preparazione per tutti i lavoratori che operano in spazi confinati. La formazione per spazi confinati è estesa a tutto il personale, compreso il datore di lavoro, se questi vengono impiegati per attività lavorative, anche sporadiche, in spazi confinati o con sospetto inquinamento.

La normativa prevede inoltre che la formazione deve rispettare una durata ben precisa e prevedere la corretta frequenza di aggiornamento nonché una corretta validazione dei corsi. La formazione infatti dovrà essere comprovata da test teorici e pratici per verificare il corretto apprendimento dei concetti.

Le figure professionali che più comunemente si sono rivolte al nostro corso di formazione in spazi confinati operano in:

  • Tubazioni;
  • Serbatoi;
  • Cisterne aperte;
  • Silos;
  • Scavi a sezione ristretta.
  • Reti fognarie;
  • Camere di combustione all’interno di forni;
  • Locali tecnici di piscine;
  • Sistemi di drenaggio chiusi;
  • Ambienti con scarsa o assente ventilazione;
  • Vasche;

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO – AZIENDE B e/o C

corsi di primo soccorso sono destinati ai lavoratori nominati alla gestione delle emergenze, cui spetta il compito di effettuare attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e di provvedere alle manovre di pronto intervento, in caso di pericolo grave ed immediato per la salute degli altri lavoratori.

L’obiettivo del corso addetti primo soccorso consiste nell’imparare a riconoscere e gestire le situazioni di emergenza, distinguere le varie tipologie di trauma sul lavoro e le modalità di intervento più adeguate. Le lezioni si articolano tra momenti di studio teorico ed esercitazioni a carattere pratico, volte a fornire nozioni sulle tecniche di primo soccorso, rianimazione e tamponamento delle emorragie, nonché sul corretto trasporto dei soggetti infortunati.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO – AZIENDE A

corsi di primo soccorso sono destinati ai lavoratori nominati alla gestione delle emergenze, cui spetta il compito di effettuare attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e di provvedere alle manovre di pronto intervento, in caso di pericolo grave ed immediato per la salute degli altri lavoratori.

L’obiettivo del corso addetti primo soccorso consiste nell’imparare a riconoscere e gestire le situazioni di emergenza, distinguere le varie tipologie di trauma sul lavoro e le modalità di intervento più adeguate. Le lezioni si articolano tra momenti di studio teorico ed esercitazioni a carattere pratico, volte a fornire nozioni sulle tecniche di primo soccorso, rianimazione e tamponamento delle emorragie, nonché sul corretto trasporto dei soggetti infortunati.

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO – AZIENDE A

corsi di primo soccorso sono destinati ai lavoratori nominati alla gestione delle emergenze, cui spetta il compito di effettuare attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e di provvedere alle manovre di pronto intervento, in caso di pericolo grave ed immediato per la salute degli altri lavoratori.

L’obiettivo del corso addetti primo soccorso consiste nell’imparare a riconoscere e gestire le situazioni di emergenza, distinguere le varie tipologie di trauma sul lavoro e le modalità di intervento più adeguate. Le lezioni si articolano tra momenti di studio teorico ed esercitazioni a carattere pratico, volte a fornire nozioni sulle tecniche di primo soccorso, rianimazione e tamponamento delle emorragie, nonché sul corretto trasporto dei soggetti infortunati.

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO – AZIENDE B e/o C

corsi di primo soccorso sono destinati ai lavoratori nominati alla gestione delle emergenze, cui spetta il compito di effettuare attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e di provvedere alle manovre di pronto intervento, in caso di pericolo grave ed immediato per la salute degli altri lavoratori.

L’obiettivo del corso addetti primo soccorso consiste nell’imparare a riconoscere e gestire le situazioni di emergenza, distinguere le varie tipologie di trauma sul lavoro e le modalità di intervento più adeguate. Le lezioni si articolano tra momenti di studio teorico ed esercitazioni a carattere pratico, volte a fornire nozioni sulle tecniche di primo soccorso, rianimazione e tamponamento delle emorragie, nonché sul corretto trasporto dei soggetti infortunati.

CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA SPECIFICA PER LAVORATORI

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al il Datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre 2011, ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni.

Il corso di formazione specifica dei lavoratori è rivolto ai lavoratori delle aziende del settore a rischio basso, medio e alto afferenti a qualsiasi macro categoria di rischio. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. Tale formazione dovrà essere soggetta a ripetizioni periodiche nel caso di “evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Ricordiamo che, ai sensi del punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, per i lavoratori neoassunti il datore di lavoro deve provvedere alla formazione sulla sicurezza contestualmente all’assunzione ed in ogni caso deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.

QUESTO CORSO E’ SVOLTO IN PRESENZA ED E’ DISPONIBILE IN CONTEMPORANEA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA (WEBINAR). Il corsista può scegliere se PRENOTARE IL PROPRIO POSTO in presenza o in videoconferenza.

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