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Formazione e Aggiornamento del Preposto

La mancata pubblicazione di un nuovo Accordo Quadro Stato-Regioni

Ad oggi, il tanto attesto Accordo Stato Regioni del 30 giugno 2022, non è stato pubblicato.

Prima di continuare, ricordiamo come viene definito il Preposto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 art. 2, c. 1 lett. e, con modifica del D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021):

D.lgs. 81/2008 art. 2, c. 1 lett. e: Definizione Preposto:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Cosa fare allora in tema di formazione del Preposto?

Innanzitutto, ogni azienda che al suo interno presenti dei lavoratori che, di fatto, esercitano in concreto poteri direttivi e di sorveglianza, ha l’obbligo di individuare il o i preposti che passerà o passeranno da uno status non ufficiale (preposto de facto) al ruolo formalizzato per tale funzione (preposto incaricato), quindi in forma scritta.

L’individuazione del preposto incaricato, quindi con sua nomina formalizzata in forma scritta, comporta l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ovvero dell’Organigramma della sicurezza.

Naturalmente se il preposto non c’è, nemmeno di fatto, il Datore di Lavoro non può essere obbligato ad individuarlo tra uno dei lavoratori. Certo che questa eventualità va inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi. Servirà a dimostrare, ad esempio in caso di controlli ispettivi, di aver dato seguito ai nuovi obblighi del Datore di Lavoro (art. 18 comma 1 lett. b-bis), evitando possibili contestazioni e sanzioni.

ESISTONO SANZIONI IN MANCANZA DI NOMINA DEL PREPOSTO?

Assolutamente sì! La nuova formulazione dell’art. 18 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede per i datori di lavoro, i quali non hanno provveduto ad individuare il preposto, una sanzione che prevede l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

In caso di contravvenzione la procedura di estinzione del reato è quella ordinaria prevista dal D.lgs. 758/1994, con il pagamento del quarto dell’importo massimo della sanzione (€ 1.500,00) a seguito però di adempimento alla prescrizione impartita con verbale di contravvenzione dall’Organo di Vigilanza.

L’obbligo della formazione: le scadenze cambiano

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2022 precisa che in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, adottato dalla conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.

All’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 viene però introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale o comunque qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.  

Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.

 

Per semplificare quanto è stato modificato dalla nuova normativa, nella tabella si espone un riepilogo delle scadenze dei prossimi corsi preposti, in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni.

RIEPILOGO SCADENZE

CASO 1

Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023

SCADENZA

Scadenza come da data prevista da precedente Accordo Stato Regioni, essendo entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione

CASO 2

Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023

SCADENZA

Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione)

CASO 3

Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente

SCADENZA

Scadenza biennale (ogni 2 anni) come da Legge di Conversione n. 215/2021

Formazione: le modalita’ per l’erogazione

Si ricorda che la modalità streaming / videoconferenza viene equiparata alla formazione in presenza (Legge 52 del 19 maggio 2022). Decade invece la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposto in modalità asincrona e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Non trovarti impreparato!

Non aspettare gli ultimi giorni per adeguarti.

Come fare?

A.D.A. srl, con il suo Centro di Formazione e Addestramento, inserito nel circuito Parallelo45, è a disposizione per organizzare i corsi di aggiornamento per tempo.

Consultando il calendario dei corsi disponibile sul nostro sito, potrete prenotarvi quando volete!

Non rischiate ammende; siamo a disposizione per aiutarvi nella formazione ed adeguamenti documentali.

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Formazione obbligatoria Diisocianati

Introdotto l’obbligo di Formazione per l’uso e la manipolazione dei diisocianati.

Dal 24/02/2023 è entrata in vigore la prima parte della restrizione n. 74 del REACH, che riguarda i prodotti a base di diisocianati, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149.

In base a tale restrizione, tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, entro il 24 agosto 2023 sono obbligati a frequentare un corso di formazione.

 

Cosa sono i diisocianati?

diisocianati sono un gruppo di composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Si tratta di sostanze presenti in molti prodotti, come le schiume poliuretaniche, i sigillanti, gli adesivi e i rivestimenti, nonché prodotti compositi e vernici.

In particolare, i diisocianati sono caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.

Prodotti contenenti diisocianati e l’impiego nei comparti lavorativi

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture.

L’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (come sigillanti, isolanti, adesivi e vernici sempre a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare quelli imbottiti con schiume poliuretaniche) schiume poliuretaniche nella posa dei serramenti esterni ed interni, o di componentistica per l’automotive.

Le attività lavorative e l’uso di prodotti contenenti diisocianati

Quindi, possiamo sintetizzare dicendo che le attività coinvolte dall’uso di prodotti contenenti diisocianati sono le carrozzerie, molte lavorazioni dell’edilizia, produzione di componentistica per l’automotiveproduzione di mobili (in particolare di imbottiti).

Ma non solo… anche coloro che potrebbero venire a contatto con essi, pur non utilizzando prodotti contenenti tali sostanze (ad esempio a seguito di uno sversamento accidentale) e che quindi dovrebbero provvedere alla bonifica dell’area contaminata.

Chi deve svolgere la formazione obbligatoria?

Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti contenenti diisocianati, non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani) e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.

Per i produttori e i distributori e utilizzatori di sostanze contenenti diisocianati, è necessaria una specifica formazione a scadenza quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023.

Obiettivi del corso

Il corso si svolge online tramite la nostra piattaforma e-learning.

La formazione ha l’obiettivo di:

  • approfondire le nozioni di base relative ai rischi connessi all’uso errato di prodotti che contengono diisocianati;
  • indicare le buone pratiche per maneggiare tali prodotti in sicurezza e muniti di dispositivi di protezione adeguati.

Il corso è conforme ai requisiti definiti dal Regolamento REACH e in particolare alla Restrizione 74; deve essere erogato da un docente esperto in materia di salute e sicurezza, formato e qualificato secondo i requisiti previsti dalla legge.

Al superamento del corso, verrà inviato l’attestato di formazione (con validità di 5 anni), che abilita a tutti gli effetti ad utilizzare in sicurezza sigillanti, colle, schiume poliuretaniche e qualsiasi altro prodotto contenente diisocianati.

Ogni 5 anni la formazione dovrà essere rinnovata.

Ricordiamo che il possesso dell’attestato di formazione è obbligatorio a partire da agosto 2023. In mancanza di tale certificato di partecipazione al corso, sono previste sanzioni a partire da €40.000 fino a €150.000 o l’arresto fino a 3 mesi.

A chi si rivolge il corso

Il corso è rivolto a tutti coloro che maneggiano prodotti che contengono diisocianati:

  • utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori;
  • titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici.

La formazione è utile anche per:

  • produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
  • rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati
Durata del corso

1.5 ore completamente online.

Programma del corso
  • La chimica dei diisocianati;
  • I pericoli di tossicità compresa tossicità acuta);
  • L’esposizione ai diisocianati e valori limite di esposizione professionale;
  • La modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  • L’odore come segnale di pericolo;
  • L’importanza della volatilità per il rischio;
  • La viscosità, la temperatura e il peso molecolare dei diisocianati;
  • L’igiene personale;
  • Le attrezzature di protezione individuale necessarie e le istruzioni pratiche per il corretto utilizzo;
  • I fattori di rischio, come il rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione e il rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • Il sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • La ventilazione;
  • La pulizia, le fuoriuscite e la manutenzione;
  • Lo smaltimento di imballaggi vuoti;
  • La protezione degli astanti;
  • L’individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • I sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • La sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based).
 Lingue disponibili:
  • Italiano

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