Il giorno 20 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Attuativo, contenuto nel…
Formazione e Aggiornamento del Preposto
La mancata pubblicazione di un nuovo Accordo Quadro Stato-Regioni
Ad oggi, il tanto attesto Accordo Stato Regioni del 30 giugno 2022, non è stato pubblicato.
Prima di continuare, ricordiamo come viene definito il Preposto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 art. 2, c. 1 lett. e, con modifica del D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021):
D.lgs. 81/2008 art. 2, c. 1 lett. e: Definizione Preposto:
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Cosa fare allora in tema di formazione del Preposto?
Innanzitutto, ogni azienda che al suo interno presenti dei lavoratori che, di fatto, esercitano in concreto poteri direttivi e di sorveglianza, ha l’obbligo di individuare il o i preposti che passerà o passeranno da uno status non ufficiale (preposto de facto) al ruolo formalizzato per tale funzione (preposto incaricato), quindi in forma scritta.
L’individuazione del preposto incaricato, quindi con sua nomina formalizzata in forma scritta, comporta l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ovvero dell’Organigramma della sicurezza.
Naturalmente se il preposto non c’è, nemmeno di fatto, il Datore di Lavoro non può essere obbligato ad individuarlo tra uno dei lavoratori. Certo che questa eventualità va inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi. Servirà a dimostrare, ad esempio in caso di controlli ispettivi, di aver dato seguito ai nuovi obblighi del Datore di Lavoro (art. 18 comma 1 lett. b-bis), evitando possibili contestazioni e sanzioni.
ESISTONO SANZIONI IN MANCANZA DI NOMINA DEL PREPOSTO?
Assolutamente sì! La nuova formulazione dell’art. 18 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede per i datori di lavoro, i quali non hanno provveduto ad individuare il preposto, una sanzione che prevede l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
In caso di contravvenzione la procedura di estinzione del reato è quella ordinaria prevista dal D.lgs. 758/1994, con il pagamento del quarto dell’importo massimo della sanzione (€ 1.500,00) a seguito però di adempimento alla prescrizione impartita con verbale di contravvenzione dall’Organo di Vigilanza.
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L’obbligo della formazione: le scadenze cambiano
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2022 precisa che in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, adottato dalla conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.
All’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 viene però introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale o comunque qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.
Per semplificare quanto è stato modificato dalla nuova normativa, nella tabella si espone un riepilogo delle scadenze dei prossimi corsi preposti, in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni.
RIEPILOGO SCADENZE
CASO 1
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023
SCADENZA
Scadenza come da data prevista da precedente Accordo Stato Regioni, essendo entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione
CASO 2
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023
SCADENZA
Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione)
CASO 3
Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente
SCADENZA
Scadenza biennale (ogni 2 anni) come da Legge di Conversione n. 215/2021
Formazione: le modalita’ per l’erogazione
Si ricorda che la modalità streaming / videoconferenza viene equiparata alla formazione in presenza (Legge 52 del 19 maggio 2022). Decade invece la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposto in modalità asincrona e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Non trovarti impreparato!
Non aspettare gli ultimi giorni per adeguarti.
Come fare?
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