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Conversione del DL lavoro: ecco le modifiche definitive al testo unico sicurezza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

A norma della legge 400/1988, art. 15, comma 5, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e quindi dal 04/07/2023.

Quali sono le modifiche definitive al Decreto 81/2008?

Con riferimento alle prime modifiche introdotte con il D.L. 48/2023, andiamo a vedere uno stralcio delle parti confermate e di quelle aggiunte al D.Lgs. 81/08 con la Legge n. 85/2023 che ha convertito il “Decreto Lavoro”.

D.L. 48/2023 “Decreto Lavoro”

Legge 85/2023 di conversione

All’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28»

Confermato

All’articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: “3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”

All’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»

Confermato

All’articolo 25, comma 1: dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità»

All’articolo 25, comma 1: dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’art. 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»;

All’articolo 25, comma 2: dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»

Confermato

All’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»

Confermato

All’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»

Confermato

All’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»

Confermato

All’articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»

Confermato

All’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».

Confermato

All’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,” sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,

La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge in materia di lavoro che all’articolo 14 modifica il D.Lgs n. 81/2008.

Tali modifiche interessano nove articoli del testo Unico in materia si salute e sicurezza sul lavoro:

  • Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi
  • Articolo 25 – Obblighi del medico competente
  • Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
  • Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Articolo 18, comma 1, lettera a) – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

Modificando l’art. 18, comma 1, lettera a, si prevede, infatti, che il datore di lavoro debba nominare il medico competente non solamente nelle ipotesi previste dal D.Lgs 81/08, ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. In primo luogo, si estende la valutazione dei rischi in tema di sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge e la relativa valutazione non può che essere rimessa ad un medico, che dovrà necessariamente partecipare (prima della nomina) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Conseguentemente la sorveglianza sanitaria si estenderà notevolmente.

 

Articolo 21, comma 1, lettera a) – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal titolo IV del D.Lgs 81/08 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. La norma riguarda non solo gli autonomi che montano e utilizzano proprie opere provvisionali, ma anche gli autonomi che utilizzano opere provvisionali da altri predisposte ma incomplete/insicure esponendosi consapevolmente ad un rischio aggiunto.

L’utilizzo da parte del lavoratore autonomo di opere provvisionali idonee e conformi alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture.

 

Articolo 25, comma 1 – Obblighi del medico competente

Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, si apportano due modifiche all’art. 25 del D.lgs. 81/2008 relative all’attività del medico competente.

Innanzitutto, si prevede che questi, in occasione delle visite di assunzione, debbano richiedere al lavoratore la cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro e che dovranno tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

Da notare che la norma prevede l’obbligo (e non la mera possibilità) per il medico competente di tener conto del contenuto della cartella sanitaria relativa al lavoro pregresso. Vanno a questo proposito ricordati due obblighi significativi del datore di lavoro: “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e, dall’altro, “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Il giudizio di idoneità è dunque, particolarmente incisivo (ancor più con la conoscenza della precedente cartella sanitaria) e, lo sarà maggiormente per effetto della estensione della sorveglianza sanitaria come previsto all’art 18, comma 1, lettera a) sopra commentato.

Diventa sempre più importante e incisivo il ruolo del medico competente tanto che, nel caso di gravi e motivate ragioni di impedimento nello svolgere il suo ruolo, dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto.

 

Articolo 37, comma 2 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

In tale articolo si è aggiunto, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione (Accordi Stato-Regioni) e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale modifica nasce dalla necessità di contrastare possibili condotte non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

Per questo è stato aperto un tavolo di confronto tra i soggetti formatori e il Ministero del Lavoro e la linea che sta prendendo piede sarà di individuare sanzioni per tali soggetti (oggi non previsti) e l’obbligo di segnalare agli uffici ispettivi con preavviso la partenza di un corso, in modo tale che tali organi possano compiere controlli sul loro svolgimento.

 

Articolo 71, comma 12 – Obblighi del datore di lavoro

I soggetti privati che sono abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

 

Articolo 72, comma 2 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Altra novità significativa che mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi.

Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso e deve contenere l’indicazione nominativa dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/08, che siano in possesso di tale specifica abilitazione.

 

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento

Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere obbligatoriamente al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.

 

Articolo 87, comma 2 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Visto quanto previsto negli articoli precedenti, vengono stabilite anche le sanzioni in cui si incorre nel caso di non ottemperanza.

Articolo 98, comma 1 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

In questo caso si ampliano le figure che possono ricoprire tali ruoli con la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

RIASSUMENDO LE ULTIME MODIFICHE…

Come è facile vedere dalla tabella precedente, la legge di conversione del Decreto Lavoro 48/2023 non modifica molti aspetti rispetto alla versione del D.L. 4/5/2023 e alcuni dubbi permangono. Sostanzialmente le novità sono:

  • Il medico competente non chiede più la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di visita di assunzione, ma lo fa in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva. È previsto inoltre che la cartella sanitaria possa non essere oggettivamente reperita.
  • Per le sedi delle istituzioni scolastiche, il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con la programmazione degli interventi necessari a prevenire i rischi “strutturali” al limite delle risorse disponibili. Resta comunque fermo l’obbligo del dirigente che se sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rileva la sussistenza di un pericolo grave e immediato, può interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità pubblica.
  • Il coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ora, può dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti anche avendo conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.
La consulenza di ADA srl

ADA srl è a disposizione per aiutare le aziende a seguire i mutati andamenti legislativi accompagnando i datori di lavoro in una giusto adeguamento normativo.

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Linee vita o sistemi anticaduta con ancoraggi: chi può installarli?

Fino ad oggi eravamo abituati a vedere l’impresa edile o di lattoneria che, con gli stessi operai specializzati in opere di rifacimento coperture, installavano linee vita o ancoraggi sui tetti per permettere manutenzioni sicure del manto nel corso degli anni. Tutto ciò nel caso di rifacimenti o manutenzioni straordinarie oppure nel caso di installazione di impianti fotovoltaici, in ottemperanza ai disposti del D.Lgs 81/2008 e alle Leggi regionali.

Che cosa è una linea vita?

La linea vita è un sistema di sicurezza anticaduta necessario per accedere in modo sicuro ai tetti e alle coperture. Fa parte dei sistemi di ancoraggio anticaduta regolati dalle norme UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015.

E’ costituita da punti di ancoraggio collegati con cavo in acciaio flessibile o un elemento fisso. Gli operatori si assicurano alla linea vita attraverso DPI costituito da imbracatura e cordini.

Installare correttamente un sistema di ancoraggio è molto importante; garantisce la sicurezza dei lavoratori che operano in quota. Purtroppo oggi sul mercato molti impianti anticaduta sono stati installati in maniera errata.

Una maggiore professionalità nel settore è indispensabile poiché da essa dipende la vita dei lavoratori che utilizzano questi sistemi anticaduta e che sono esposti al rischio di caduta dall’alto.

Con questo obiettivo nell’ultimo anno sono state introdotte delle novità sul piano normativo, a partire dalla UNI 11560 che a giugno 2022 è stata modificata introducendo per la prima volta la qualifica professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio, distinguendolo in base/intermedio/avanzato. La norma però non ha specificato i criteri di questa classificazione, i quali sono stati espressi solo a febbraio 2023 con l’entrata in vigore della UNI 11900.

Quali requisiti e compiti deve avere oggi l’installatore di sistemi di ancoraggio?

La norma UNI 11900 definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, ossia la figura professionale che effettua il montaggio, lo smontaggio e le ispezioni del sistema di ancoraggio di cui alla UNI 11560 ed in particolare le seguenti tipologie:

  • ancoraggi lineari
  • ancoraggi puntuali
  • sistemi di ancoraggio lineare
  • sistemi di ancoraggio puntuale
  • sistemi di ancoraggio combinato

Per ogni tipologia sono riportate indicazioni relative al supporto, al fissaggio, alle giunzioni tra elementi ed esempi di applicazioni con i dettagli realizzativi critici.

Tre sono le figure professionali in cui la norma UNI 11900 suddivide l’installatore di sistemi di ancoraggio:

  • installatore base
  • installatore intermedio
  • installatore avanzato
I compiti degli installatori di sistemi di ancoraggio

I compiti delle diverse figure hanno una base comune a tutte le specializzazioni, ovvero un insieme di attività che ognuno deve essere in grado di eseguire avendone conoscenza e disponendo delle abilità materiali e cognitive per portarla a compimento.

L’installatore base, per accedere a tale qualifica, deve:

  • dimostrare di avere installato almeno 15 sistemi di ancoraggio permanenti;
  • frequentare un corso teorico-pratico di almeno 32 ore.

I suoi compiti saranno:

  • pianificazione delle attività di posa, svolta sulla base delle risultanze del sopralluogo in cantiere e della verifica di congruità tra lo stato di fatto e il progetto di installazione, la documentazione relativa alla sicurezza e alle altre indicazioni relative alla cantierabilità;
  • organizzazione del lavoro e del cantiere, cioè la predisposizione degli spazi e delle attrezzature in modo da salvaguardare l’incolumità di tutti gli operatori che opereranno in cantiere;
  • attività di sopralluogo iniziale per la valutazione delle condizioni operative di lavoro, degli spazi da dedicare allo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti e la verifica relativa alla necessità di eventuali opere provvisionali necessarie allo svolgimento delle lavorazioni;
  • controllo della struttura di supporto. E’ la fase in cui si analizza il tipo di supporto e si individuano le soluzioni appropriate per rispettare le indicazioni progettuali;
  • posa del sistema di ancoraggio, da eseguirsi secondo le specificità della copertura, dopo avere verificato la congruenza delle indicazioni progettuali con le effettive condizioni di posa. L’installazione deve avvenire sulla scorta delle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nel manuale del fabbricante il sistema di ancoraggio, utilizzando le attrezzature e gli strumenti consigliati;
  • ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio, che comporta il controllo della documentazione del sistema di ancoraggio dopo il montaggio, verificando che siano presenti i documenti a corredo dell’installazione e che siano state compilate le parti di competenza del posatore, quali dichiarazione di corretta posa del sistema.

L’installatore intermedio, per accedere a tale qualifica, deve:

  • dimostrare di aver svolto almeno 5 ispezioni periodiche;
  • frequentare un corso teorico-pratico di 6 ore;
  • essere in possesso dei requisiti di qualificazione dell’installatore base.

I suoi compiti saranno:

  • controllo della documentazione del sistema di ancoraggio;
  • controllo del sistema di ancoraggio tramite ispezione visiva e tramite misurazioni quali il tensionamento delle funi ed il tiraggio dei bulloni;
  • controllo della struttura di supporto e degli ancoranti.

L’installatore avanzato, per accedere a tale qualifica, deve:

  • dimostrare di avere svolto almeno 5 ispezioni straordinarie;
  • frequentare un corso teorico-pratico di almeno 4 ore;
  • essere in possesso dei requisiti di qualificazione dell’installatore intermedio.

I suoi compiti saranno:

  • sostituzione/ripristino del sistema di ancoraggio, occupandosi del reperire dispositivi/sistemi analoghi a quelli preesistenti che installerà secondo le modalità stabilite dal fabbricante del dispositivo in ripristino/sostituzione. L’attività sarà completata da una nuova verifica del sistema di ancoraggio e la compilazione della documentazione pertinente del sistema di ancoraggio;

ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio, che riguarda l’esame della documentazione e l’assicurarsi che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali. Qualora dalle verifiche emergano non conformità, analizza le caratteristiche dei dispositivi che devono essere ripristinati/sostituiti, anche avvalendosi di un progettista di sistemi di ancoraggio ed individua gli interventi necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali.

La formazione con ADA srl

ADA srl, soggetto erogatore, in collaborazione con E.Bi.N. Ente Bilaterale Nazionale Organismo Paritetico quale soggetto formatore ope legis, organizza corsi per installatori base e installatori intermedi con prove pratiche da svolgersi presso il proprio Centro di Formazione e Addestramento.

Se devi installare una linea vita ricorda che deve essere fatta da installatori qualificati. Deve seguire le indicazioni contenute nel progetto eseguito da progettista abilitato e il manuale d’uso deve essere fornito dal produttore del sistema anticaduta.

Le linee vita sono sistemi di sicurezza anticaduta che tutelano la salute di chi lavora e accede al tetto. L’istallazione deve essere sempre a norma di legge ed eseguita da professionisti qualificati e formati.

ADA srl è al fianco delle aziende per formare professionisti capaci.

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Formazione e Aggiornamento del Preposto

La mancata pubblicazione di un nuovo Accordo Quadro Stato-Regioni

Ad oggi, il tanto attesto Accordo Stato Regioni del 30 giugno 2022, non è stato pubblicato.

Prima di continuare, ricordiamo come viene definito il Preposto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 art. 2, c. 1 lett. e, con modifica del D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021):

D.lgs. 81/2008 art. 2, c. 1 lett. e: Definizione Preposto:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Cosa fare allora in tema di formazione del Preposto?

Innanzitutto, ogni azienda che al suo interno presenti dei lavoratori che, di fatto, esercitano in concreto poteri direttivi e di sorveglianza, ha l’obbligo di individuare il o i preposti che passerà o passeranno da uno status non ufficiale (preposto de facto) al ruolo formalizzato per tale funzione (preposto incaricato), quindi in forma scritta.

L’individuazione del preposto incaricato, quindi con sua nomina formalizzata in forma scritta, comporta l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ovvero dell’Organigramma della sicurezza.

Naturalmente se il preposto non c’è, nemmeno di fatto, il Datore di Lavoro non può essere obbligato ad individuarlo tra uno dei lavoratori. Certo che questa eventualità va inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi. Servirà a dimostrare, ad esempio in caso di controlli ispettivi, di aver dato seguito ai nuovi obblighi del Datore di Lavoro (art. 18 comma 1 lett. b-bis), evitando possibili contestazioni e sanzioni.

ESISTONO SANZIONI IN MANCANZA DI NOMINA DEL PREPOSTO?

Assolutamente sì! La nuova formulazione dell’art. 18 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede per i datori di lavoro, i quali non hanno provveduto ad individuare il preposto, una sanzione che prevede l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

In caso di contravvenzione la procedura di estinzione del reato è quella ordinaria prevista dal D.lgs. 758/1994, con il pagamento del quarto dell’importo massimo della sanzione (€ 1.500,00) a seguito però di adempimento alla prescrizione impartita con verbale di contravvenzione dall’Organo di Vigilanza.

L’obbligo della formazione: le scadenze cambiano

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2022 precisa che in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, adottato dalla conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.

All’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 viene però introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale o comunque qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.  

Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.

 

Per semplificare quanto è stato modificato dalla nuova normativa, nella tabella si espone un riepilogo delle scadenze dei prossimi corsi preposti, in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni.

RIEPILOGO SCADENZE

CASO 1

Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023

SCADENZA

Scadenza come da data prevista da precedente Accordo Stato Regioni, essendo entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione

CASO 2

Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023

SCADENZA

Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione)

CASO 3

Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente

SCADENZA

Scadenza biennale (ogni 2 anni) come da Legge di Conversione n. 215/2021

Formazione: le modalita’ per l’erogazione

Si ricorda che la modalità streaming / videoconferenza viene equiparata alla formazione in presenza (Legge 52 del 19 maggio 2022). Decade invece la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposto in modalità asincrona e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Non trovarti impreparato!

Non aspettare gli ultimi giorni per adeguarti.

Come fare?

A.D.A. srl, con il suo Centro di Formazione e Addestramento, inserito nel circuito Parallelo45, è a disposizione per organizzare i corsi di aggiornamento per tempo.

Consultando il calendario dei corsi disponibile sul nostro sito, potrete prenotarvi quando volete!

Non rischiate ammende; siamo a disposizione per aiutarvi nella formazione ed adeguamenti documentali.

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Formazione obbligatoria Diisocianati

Introdotto l’obbligo di Formazione per l’uso e la manipolazione dei diisocianati.

Dal 24/02/2023 è entrata in vigore la prima parte della restrizione n. 74 del REACH, che riguarda i prodotti a base di diisocianati, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149.

In base a tale restrizione, tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, entro il 24 agosto 2023 sono obbligati a frequentare un corso di formazione.

 

Cosa sono i diisocianati?

diisocianati sono un gruppo di composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Si tratta di sostanze presenti in molti prodotti, come le schiume poliuretaniche, i sigillanti, gli adesivi e i rivestimenti, nonché prodotti compositi e vernici.

In particolare, i diisocianati sono caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.

Prodotti contenenti diisocianati e l’impiego nei comparti lavorativi

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture.

L’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (come sigillanti, isolanti, adesivi e vernici sempre a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare quelli imbottiti con schiume poliuretaniche) schiume poliuretaniche nella posa dei serramenti esterni ed interni, o di componentistica per l’automotive.

Le attività lavorative e l’uso di prodotti contenenti diisocianati

Quindi, possiamo sintetizzare dicendo che le attività coinvolte dall’uso di prodotti contenenti diisocianati sono le carrozzerie, molte lavorazioni dell’edilizia, produzione di componentistica per l’automotiveproduzione di mobili (in particolare di imbottiti).

Ma non solo… anche coloro che potrebbero venire a contatto con essi, pur non utilizzando prodotti contenenti tali sostanze (ad esempio a seguito di uno sversamento accidentale) e che quindi dovrebbero provvedere alla bonifica dell’area contaminata.

Chi deve svolgere la formazione obbligatoria?

Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti contenenti diisocianati, non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani) e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.

Per i produttori e i distributori e utilizzatori di sostanze contenenti diisocianati, è necessaria una specifica formazione a scadenza quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023.

Obiettivi del corso

Il corso si svolge online tramite la nostra piattaforma e-learning.

La formazione ha l’obiettivo di:

  • approfondire le nozioni di base relative ai rischi connessi all’uso errato di prodotti che contengono diisocianati;
  • indicare le buone pratiche per maneggiare tali prodotti in sicurezza e muniti di dispositivi di protezione adeguati.

Il corso è conforme ai requisiti definiti dal Regolamento REACH e in particolare alla Restrizione 74; deve essere erogato da un docente esperto in materia di salute e sicurezza, formato e qualificato secondo i requisiti previsti dalla legge.

Al superamento del corso, verrà inviato l’attestato di formazione (con validità di 5 anni), che abilita a tutti gli effetti ad utilizzare in sicurezza sigillanti, colle, schiume poliuretaniche e qualsiasi altro prodotto contenente diisocianati.

Ogni 5 anni la formazione dovrà essere rinnovata.

Ricordiamo che il possesso dell’attestato di formazione è obbligatorio a partire da agosto 2023. In mancanza di tale certificato di partecipazione al corso, sono previste sanzioni a partire da €40.000 fino a €150.000 o l’arresto fino a 3 mesi.

A chi si rivolge il corso

Il corso è rivolto a tutti coloro che maneggiano prodotti che contengono diisocianati:

  • utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori;
  • titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici.

La formazione è utile anche per:

  • produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
  • rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati
Durata del corso

1.5 ore completamente online.

Programma del corso
  • La chimica dei diisocianati;
  • I pericoli di tossicità compresa tossicità acuta);
  • L’esposizione ai diisocianati e valori limite di esposizione professionale;
  • La modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  • L’odore come segnale di pericolo;
  • L’importanza della volatilità per il rischio;
  • La viscosità, la temperatura e il peso molecolare dei diisocianati;
  • L’igiene personale;
  • Le attrezzature di protezione individuale necessarie e le istruzioni pratiche per il corretto utilizzo;
  • I fattori di rischio, come il rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione e il rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • Il sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • La ventilazione;
  • La pulizia, le fuoriuscite e la manutenzione;
  • Lo smaltimento di imballaggi vuoti;
  • La protezione degli astanti;
  • L’individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • I sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • La sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based).
 Lingue disponibili:
  • Italiano

Consigliamo di iscrivervi direttamente dalla piattaforma mediante link oppure di inviarci mail con richiesta di iscrizione.

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Servizi

Medicina del lavoro

La sorveglianza sanitaria comprende tutte quelle misure volte ad identificare e prevenire i danni per la salute dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria ha come obiettivo il monitoraggio costante e la valutazione dell’idoneità psicofisica di ogni lavoratore.

Tale mansione, viene svolta dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro, che si occupa di valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertare il suo stato di salute.

ADA, grazie a partnership con professionisti e importanti centri di medicina, è in grado di accompagnare e consigliare il datore di lavoro nella scelta del medico competente il quale, dopo aver esaminato il documento di valutazione dei rischi, elaborerà un protocollo sanitario.

Secondo quanto previsto dal protocollo, il medico potrà prescrivere esami clinici o indagini diagnostiche per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro che il lavoratore è chiamato a svolgere.

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Servizi

Manuale HACCP

Il Manuale di Autocontrollo HACCP è un documento che deve possedere ogni azienda alimentare, indipendentemente dalla mansione principale che viene svolta al suo interno. Esso è costituito da una parte che descrive le norme da seguire e da una parte operativa composta da schede di autocontrollo da compilare.

I tecnici di ADA Srl sono qualificati per individuare le giuste schede da produrre e fissare i punti critici di controllo.

Tutte le attività della filiera alimentare devono approntare il manuale HACCP tenendo conto delle proprie caratteristiche strutturali, dei mezzi di produzione, degli ingredienti e di tutto quello che potrebbe rappresentare un pericolo o un rischio per la salute del consumatore finale e per la salubrità del prodotto in questione.

Nello specifico, si tratta di attività che si occupano di:

preparazione di alimenti

produzione di alimenti

confezionamento di alimenti

trasporto di alimenti

somministrazione di alimenti

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Servizi

Certificazioni ISO

Possedere le certificazioni ISO 9001 per la Qualità, 14001 per l’Ambiente e 45001 per la Sicurezza sono sinonimo, per l’Azienda, di aver soddisfatto i requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento. Ottenere ed esibire la certificazione di Qualità ISO 9001 significa inoltre rendere la propria azienda più competitiva anche a livello internazionale.

La certificazione ISO 14001 riguarda un sistema di gestione ambientale che definisce l’interazione dei processi produttivi e di lavoro dell’Azienda con l’ambiente e l’impatto su di esso. La certificazione ISO 14001, pur non essendo obbligatoria, può portare a vari vantaggi, quali il miglioramento della propria immagine aziendale o reputazione, in un periodo storico in cui le tematiche di salvaguardia ambientale hanno sempre maggiore rilievo.

La certificazione ISO 45001 riguarda invece lo sviluppo di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Possedere tale certificazione porta notevoli vantaggi e benefici all’azienda che li adotta. Ad esempio, l’INAIL concede riduzioni del premio assicurativo alle imprese certificate con un sistema rispondente alla norma ISO 45001.

La presenza di un SGSL certificato rappresenta infine un requisito preferenziale per l’accesso ai contributi a fondo perduto per investimenti volti al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo perché la gestione della sicurezza integrata permette all’azienda di conseguire una riduzione significativa dei costi, favorita dalla diminuzione degli incidenti, degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro.

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Servizi

Valutazione dei rischi

Il Documento Valutazione Rischi è un documento che fornisce la mappatura e l’analisi dei rischi presenti in un’azienda, e racchiude tutte le misure di sicurezza, in atto o da applicare, per eliminare o minimizzare tali rischi. Si tratta di un documento obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. La normativa di riferimento sono gli artt. 17 e 28 del D.Lgs 81/08. Il Documento Valutazione Rischi va redatto, in forma cartacea o digitale, entro 3 mesi dall’avvio dell’attività o in occasione di modifiche particolarmente significative all’interno dell’azienda. Il Datore di Lavoro, assistito dal Responsabile RSPP (Servizio Protezione e Prevenzione), dal Medico Competente e dal Responsabile RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) può redigere tale documento. In alternativa, il Datore può affidarsi ad un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per la redazione del documento. A tal fine, ADA mette a disposizione i propri tecnici.
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Servizi

Incarico RSSP

Incaricare un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è obbligatorio per ogni Azienda o Ente, sia del settore pubblico che privato, che abbia anche solo un lavoratore subordinato o con qualsiasi altra tipologia di contratto (fisso, temporaneo, atipico o anche non retribuito).

Il servizio RSPP prevede la gestione di audit interni, la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica, nonché la comunicazione di eventuali variazioni apportate alla normativa e la verifica dell’attuazione del Piano di miglioramento.

Tale servizio offerto da ADA, propone inoltre all’azienda interventi atti a migliorare il sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione circa la possibilità di recupero dei costi ad essi imputati.

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Formazione

Corsi RSPP

I corsi RSPP, realizzati dal Centro di Formazione ed Addestramento Lavoratori ADA Srl, tengono conto del caso in cui è il datore di lavoro stesso a volersi assumere, in prima persona, la qualifica di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

I casi in cui è possibile il verificarsi di questa eventualità sono:

  • Aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • Aziende industriali fino a 30 addetti (escluse le attività di cui all’Art.1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • Altre aziende fino a 200 addetti.

È poi previsto l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni. In caso di mancato aggiornamento, la qualifica di RSPP non viene più considerata valida, con sanzioni pecuniarie che possono portare anche all’arresto.